Sez. 3, Sentenza n. 4375 del 25/06/1983 (Rv. 429280 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
Ai fini della cessazione della proroga legale del contratto di locazione per la necessità del locatore di esercitare nell'immobile locato la propria normale attività di artigiano o di commerciante, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, allorché il locatore intenda trasferire nell'immobile locato lo Esercizio di una attività svolta altrove, la serietà del proposito e le apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, discendendo dalla stessa preesistenza dell'attività, possono valere solo come elementi di giudizio del tutto complementari, con la conseguenza che il locatore è tenuto a dimostrare soltanto, sulla base di elementi di fatto obiettivamente accertabili, l'impossibilità o la insostenibilità o l'estremo disagio di svolgere la sua attività in luogo diverso dall'immobile locato. (Conf 4158/81, mass n 414830; (Conf 5791/80, mass n 409618).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)