Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 10/12/2014 Cc. (dep. 15/01/2015) Rv. 262000 - 01
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE | Operatività delle garanzie di cui all'art. 103 cod. proc. pen. - Difensore di fiducia o d'ufficio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE
Le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen., si riferiscono, allo stesso modo, al difensore di fiducia e a quello di ufficio, attese, da un lato, l'assenza di ostacoli desumibili dalla lettera della disposizione e, dall'altro, la finalità di questa di assicurare l'effettività del diritto inviolabile di difesa sancito dall'art. 24 Cost. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il trattenimento da parte dell'Amministrazione Penitenziaria di una missiva inviata da un detenuto al legale nominato d'ufficio in un procedimento penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)