Sez. 6 - , Sentenza n. 8295 del 09/11/2018 Ud. (dep. 25/02/2019) Rv. 275091 - 02
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE | Investigatore privato indagato – Operatività delle garanzie di cui all’art. 103 cod. proc. pen. – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE
Le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen. si applicano esclusivamente nei confronti di colui che rivesta la qualità di difensore o investigatore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge ed a condizione che i predetti soggetti non siano sottoposti a indagine. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stata affermata l'utilizzabilità di documenti rinvenuti in un computer in uso ad un investigatore privato e sequestrati nell'ambito del procedimento in cui il predetto era indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)