Sez. 5, Sentenza n. 12155 del 05/12/2011 Cc. (dep. 30/03/2012) Rv. 252147 - 01
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE | Difensore indagato - Operatività delle garanzie di cui all'art. 103 cod. proc. pen. - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE
Le guarentigie previste dall'art. 103 cod. proc. pen., non sono volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale ma solo colui che rivesta la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell'imputato; pertanto, esse non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all'art. 103 cod. proc. pen. - ispezioni, perquisizioni, sequestri - debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto ad indagine.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)