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Sez. 1, Sentenza n. 3650 del 08/11/2005 Cc. (dep. 30/01/2006) Rv. 233100 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Liquidazione del compenso al custode giudiziario - Intervenuta definizione del procedimento con sentenza irrevocabile - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233100-01

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La competenza a disporre la liquidazione del compenso al custode giudiziario, attribuita dall'art. 168, comma primo d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 al "magistrato che procede", spetta, una volta definito il procedimento penale con sentenza irrevocabile, al giudice dell'esecuzione individuato in base alle regole dettate dall'art. 665 cod. proc. pen. e non a quello, se diverso, che ha pronunciato la sentenza con la quale il procedimento è stato definito.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)