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Sez. 4, Sentenza n. 27915 del 13/04/2005 Cc. (dep. 27/07/2005) Rv. 231811 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese | Intervenuto provvedimento di archiviazione - Liquidazione spese di custodia - Competenza del giudice per le indagini preliminari - Sussistenza - Provvedimento declinatorio della competenza da parte del giudice per le indagini preliminari - Abnormità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231811-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese

In tema di spese relative a sequestro penale, qualora il procedimento si sia concluso con decreto di archiviazione, il "magistrato che procede", al quale, ai sensi dell'art. 168 del T.U. sulle spese di giustizia, è attribuita la competenza a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal custode delle cose sequestrate, va individuato nel giudice per le indagini preliminari e non nel P.M. (nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso del P.M., ha annullato, qualificandola come abnorme, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale era stata disposta la trasmissione al P.M., per competenza, della richiesta di liquidazione del compenso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)