Sez. U, Sentenza n. 25161 del 24/04/2002 Cc. (dep. 02/07/2002) Rv. 221660 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Compenso del custode - Anticipazioni e liquidazione - Autorità giudiziaria competente - Indicazione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE
La competenza a deliberare sulla richiesta di anticipazione o liquidazione finale del compenso presentata dal custode di cose sequestrate nell'ambito di procedimento penale appartiene nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell'esecuzione, nella fase delle indagini preliminari al P.M. il quale provvede con decreto motivato, nel corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento il quale provvede "de plano", osservandosi, in tutti i casi, le forme stabilite per il procedimento di esecuzione a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)