Sez. L, Sentenza n. 2165 del 13/02/2003 (Rv. 560491 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Onere del convenuto di contestare i fatti dedotti dall'attore - Sussistenza - Mancata contestazione - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., di prendere posizione sui fatti costitutivi allegati dall'attore in modo specifico, non essendo sufficiente una confutazione generica, sicché la mancanza di una (precisa) contestazione implica l'esistenza di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente senza necessità di uno specifico accertamento; la suddetta mancanza di contestazione infatti rappresenta l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e rende quindi inutile provarlo perché non controverso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)