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Sez. 3, Sentenza n. 1902 del 11/02/2002 (Rv. 552179 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE | Onere di provare i fatti allegati - Pacificità di un elemento costitutivo della domanda - Rilevabilità d'ufficio della sua mancanza - Divieto - Mancata contestazione del fatto costitutivo nella memoria difensiva - Pacificità del fatto - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552179-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE

Poiché l'onere di provare i fatti allegati si configura se e quando essi vengano contestati dalle parti nei cui confronti sono dedotti, la circostanza che un elemento costitutivo della domanda sia pacifico opera da limite alla rilevabilità d'ufficio della sua mancanza. Nel rito del lavoro, poi, la pacificità può anche derivare dalla mancata contestazione del fatto costitutivo nella memoria difensiva in primo grado e in appello, in relazione all'onere, posto dagli artt. 416, terzo comma, e 436, secondo comma, cod. proc. civ. a carico, rispettivamente, del convenuto e dell'appellato, di "prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda" e di compiere una "dettagliata esposizione di tutte le sue difese".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)