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Sez. L, Sentenza n. 15746 del 21/10/2003 (Rv. 567553 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Controversie assistenziali - Fatti costitutivi del diritto - Onere della contestazione specifica da parte del convenuto - Sussistenza - Termine - Esaurimento delle attività preliminari all'istruttoria compiute all'udienza dell'art. 420, primo comma, cod. proc. civ. - Mancata contestazione - Conseguenze - Convenuto ente previdenziale - Maggior rilevanza dell'obbligo di contestazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567553-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Nel processo del lavoro e previdenziale, la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente - che può essere effettuata entro il limite temporale previsto dall'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., per la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni - rende i fatti stessi incontroversi e, conseguentemente, essi non possono essere contestati nell'ulteriore corso del giudizio, sono sottratti al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito accertamento. A carico di un ente previdenziale l'obbligo di tempestiva contestazione incombe maggiormente, atteso che non possono farsi ricadere sull'assicurato gli effetti della violazione di un dovere di vigilanza istituzionale non tempestivamente esercitato in relazione a situazioni ostative all'esercizio di un diritto di questi, ancorché l'assicurato non abbia esposto dettagliatamente gli elementi costitutivi della pretesa, essendo la loro esistenza implicitamente allegata con la indicazione dell'evento che li presuppone e che dà diritto alla prestazione previdenziale (nella specie: requisito di contribuzione per ottenere il trattamento di invalidità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)