Sez. L, Sentenza n. 4228 del 13/04/1995 (Rv. 491796 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Cassazione per i concorrenti motivi ex nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. - Carattere vincolante del principio di diritto enunciato e della ritenuta decisività dei punti non congruamente valutati - Nuova valutazione dei fatti acquisiti o da acquisire - Ammissibilità - Sussunzione della fattispecie concreta nella norma interpretata - Poteri del giudice di rinvio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Ove la sentenza dei giudici di merito sia stata cassata per i concorrenti motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato, ma, in relazione ai punti decisivi e non congruamente valutati dalla sentenza cassata, se non può rimettere in discussione il carattere di decisività, ha il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla Corte di Cassazione, la cui portata vincolante è limitata all'enunciazione della corretta interpretazione della norma di legge, e non si estende alla sussunzione nella norma stessa della fattispecie concreta, essendo tale fase del procedimento logico compresa nell'ambito del libero riesame affidato alla nuova autorità giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)