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Sez. L, Sentenza n. 3228 del 19/04/1990 (Rv. 466709 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - CARATTERE DI DECISIVITÀ DEI PUNTI RITENUTI NON CONGRUAMENTE MOTIVATI - VINCOLATIVITÀ - NUOVA VALUTAZIONE DEI FATTI ACQUISITI E DEGLI ALTRI DI NUOVA ACQUISIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466709-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - CARATTERE DI DECISIVITÀ DEI PUNTI RITENUTI NON CONGRUAMENTE MOTIVATI - VINCOLATIVITÀ - NUOVA VALUTAZIONE DEI FATTI ACQUISITI E DEGLI ALTRI DI NUOVA ACQUISIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Nell'ipotesi di Cassazione della sentenza sia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto che per vizi di motivazione, il giudice di rinvio è bensì vincolato ad uniformarsi al principio di diritto esplicitamente o implicitamente enunciato in Sede di legittimità, ma rispetto ai punti ivi ritenuti decisivi e non congruamente motivati, se non può rimettere in discussione il carattere di decisività, ha il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive impartite dalla suprema Corte. (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di rinvio era pervenuto ad una determinata quantificazione del danno da licenziamento illegittimo per avere escluso l'ammissibilità della prova testimoniale articolata dal datore di lavoro con riguardo alla pretesa minore entità di tale danno in conseguenza della perdita di posti di lavoro per un comportamento colposo del lavoratore, sebbene la sentenza che aveva disposto il rinvio, per i principi sanciti ed i vizi di motivazione riscontrati, imponesse l'introduzione di siffatto tema istruttorio). (V 2104/84, mass n 434146; (V 2779/83, mass n 427690; (V 4711/81, mass n 415446).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)