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Sez. L, Sentenza n. 2807 del 23/03/1994 (Rv. 485883 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere | Cassazione per i concorrenti motivi ex nn. 3 e 5 dell'art. 960 cod. proc. civ. - Punti decisivi e non congruamente valutati dalla sentenza cassata - Nuova valutazione - Ammissibilità - Esame di fatti nuovi - Estensione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485883-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere

Ove la sentenza dei giudici di merito sia stata cassata per i concorrenti motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato, ma, in relazione ai punti decisivi e non congruamente valutati dalla sentenza cassata, può e deve procedere ad una nuova valutazione dei fatti già accertati ed esaminare anche fatti nuovi, la cui acquisizione risulti necessaria in virtù delle direttive espresse dalla Corte di Cassazione, nei limiti di preclusioni e decadenze già eventualmente verificatesi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)