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Sez. 3, Sentenza n. 2643 del 05/10/1963 (Rv. 264077 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SFRATTI - GRADUAZIONE E PROROGA DELLO SFRATTO - DANNI PER RITARDATA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1963-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264077-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SFRATTI - GRADUAZIONE E PROROGA DELLO SFRATTO - DANNI PER RITARDATA - APPLICABILITA.*

L'art 1591 cod civ (che, nel caso di ritardata restituzione dell'immobile locato, prevede l'Obbligo, per il conduttore, di versare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna, facendo espressamente salvo 'l'Obbligo di risarcire il maggior dannĂ² non e stato derogato dall'art 36 della legge speciale 23 maggio 1950 n 253, donde l'ammissibilita dell'istituto da esso regolato anche nell'ambito delle locazioni di immobili soggette a regime vincolistico. (V 2754'61 1968'58 2646'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)