Sez. 3, Sentenza n. 5903 del 13/11/1979 (Rv. 402583 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SFRATTO - GRADUAZIONE E PROROGA DELLO SFRATTO - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE SFRATTATO EX ART 36 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - DEROGA DELLA NORMA PREVISTA DA TALE ARTICOLO ALLA DISCIPLINA EX ART 1591 COD CIV - INSUSSISTENZA - MANCATA PREVISIONE NEL CITATO ART 36 DELLA RISARCIBILITA DEL MAGGIOR DANNO PREVISTA NELL'ART 1591 COD CIV - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SFRATTO - GRADUAZIONE E PROROGA DELLO SFRATTO - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE SFRATTATO EX ART 36 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - DEROGA DELLA NORMA PREVISTA DA TALE ARTICOLO ALLA DISCIPLINA EX ART 1591 COD CIV - INSUSSISTENZA - MANCATA PREVISIONE NEL CITATO ART 36 DELLA RISARCIBILITA DEL MAGGIOR DANNO PREVISTA NELL'ART 1591 COD CIV - IRRILEVANZA.*
L'art 36 della legge n 253 del 1950 - il quale stabilisce che, fino alla data fissata per l'esecuzione dello sfratto e durante il periodo di proroga del medesimo, il conduttore e tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto fosse ancora in vigore - non pone alcuna deroga alla disciplina generale fissata dallo art 1591 cod civ, ancorche non preveda espressamente, al pari di quest'ultima norma, la risarcibilita del maggior danno. Questa, invero, non costituisce una conseguenza automatica del ritardo nella restituzione, essendo invece anche necessaria - sia nel caso di locazione libera che vincolata - l'imputabilita di tale ritardo allo stesso conduttore, secondo il principio generale stabilito dall'art 1218 cod civ, che l'art 36 citato, qualora avesse inteso limitare per qualsiasi previsione l'entita del risarcimento alla corresponsione del corrispettivo locatizio, avrebbe superato senza alcuna giustificazione, ponendo sullo stesso piano tutti i detentori, colpevoli o incolpevoli, condannati al rilascio. (Conf 4241/76, mass n 382928; (Conf 1594/72, mass n 358365; (Conf 1769/65, mass n 313354; (Conf 1672/64, mass n 302400; (Conf 2643/63, mass n 264077; (Conf 1675/63, mass n 262529; (contra 2735/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)