Sez. 3, Sentenza n. 12562 del 25/02/2010 Ud. (dep. 31/03/2010) Rv. 246594 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Intercettazioni originariamente disposte per un reato per il quale non emergano elementi di prova - Risultanze probatorie relative a reati non compresi tra quelli per cui è ammesso il ricorso all'intercettazione - Utilizzabilità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
I risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di un reato, poi definito con archiviazione, non sono utilizzabili in riferimento ad altro reato per il quale non sussistano le condizioni di legge per l'autorizzazione alle intercettazioni. (Nella specie, le intercettazioni disposte originariamente per un reato associativo poi archiviato, erano state illegittimamente utilizzate a fini di prova del delitto di frode sportiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)