Sez. 6, Sentenza n. 27820 del 17/06/2015 Ud. (dep. 01/07/2015) Rv. 264087 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni disposte per reato di cui all'elenco ex art. 266 cod. proc. pen. - Utilizzabilità per i restanti reati dello stesso procedimento - Sussistenza - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)
I risultati di intercettazioni telefoniche legittimamente autorizzate all'interno di un procedimento penale inizialmente unitario sono utilizzabili per tutti i reati che ne sono oggetto, anche quando lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa delle eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, semprechè, in relazione a tali ulteriori reati, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto ai sensi del predetto art. 266.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)