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Sez. 3, Sentenza n. 4145 del 07/04/1993 (Rv. 481741 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (effetti) | Giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice - Liquidazione coatta e trasferimento del portafoglio ad altra impresa disposte nelle more - Interruzione del processo - Riassunzione solo nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'I.N.A. - Ammissibilità - Preventiva richiesta di risarcimento all'impresa cessionaria ed integrazione del contraddittorio al commissario liquidatore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481741-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (effetti)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (art. 1 D.L. 26 settembre 1978 n. 576 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978 n. 738), il processo, che venga interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti della impresa cessionaria nel nome e per conto dell'I.N.A. - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo, che è, invece, prevista dall'art. 8 del D.L. n. 576 del 1978 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio ex novo direttamente nei confronti della predetta impresa (nella qualità), e senza necessità di estendere il contradditorio al Commissario liquidatore della impresa in liquidazione coatta, essendo sufficiente la presenza nel processo dell'uno o dell'altro soggetto, dato che entrambi rappresentano un unico centro di interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)