Sez. 3, Sentenza n. 18091 del 12/09/2005 (Rv. 584199 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice - Liquidazione coatta e trasferimento del portafoglio ad altra impresa disposti nelle more - Interruzione del processo - Riassunzione solo nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'I.N.A. - Ammissibilità - Preventiva richiesta di risarcimento all'impresa cessionaria ed integrazione del contraddittorio al commissario liquidatore - Necessità - Esclusione - Responsabilità dell'impresa cessionaria, oltre il limite del massimale, anche per il maggior danno da interessi e svalutazione derivante dalla "mala gestio" dell'impresa posta in liquidazione - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (ai sensi dell'art. 1 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738), il processo, che sia interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'I.N.A. - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo, che è, invece, prevista dall'art. 8 del citato d.l. n. 576 del 1978 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio "ex novo" direttamente nei confronti della predetta impresa (nella qualità), e senza necessità di estendere il contraddittorio al Commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione coatta, essendo sufficiente la presenza nel processo dell'uno o dell'altro soggetto, dato che entrambi rappresentano un unico centro di interessi. Ne deriva che, non palesandosi come necessaria la preventiva richiesta di risarcimento alla compagnia cessionaria e rimanendo questa obbligata secondo le stesse modalità previste per la società successivamente posta in liquidazione coatta, la società che partecipa al giudizio quale compagnia cessionaria in causa pendente non può invocare la dilazione in relazione allo "spatium deliberandi" dei centottanta giorni, consentita nella richiamata ipotesi diversa. La stessa, peraltro, è tenuta a rispondere, nei confronti dei danneggiati, anche del maggior danno da cosiddetta "mala gestio" per interessi e rivalutazione, conseguente alla condotta defatigatoria dell'impresa posta in liquidazione, siccome per tali obbligazioni accessorie non opera il limite di risarcibilità del massimale, che attiene, invero, soltanto al debito principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)