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Sez. 3, Sentenza n. 8355 del 19/09/1996 (Rv. 499663 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice sopravvenuta in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato - Nuova richiesta di risarcimento e decorso dal termine di sei mesi ex art. 8 D. L. n. 576 del 1978 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499663-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)

In tema di assicurazione obbligatoria della R. C. A., qualora in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento d'ufficio del portafoglio ad altra impresa, ai sensi dell'art. 1 D. L. n. 576 del 1978, non ricorre la necessità dell'invio all'impresa cessionaria di una nuova richiesta di risarcimento, con attesa del decorso del termine di sei mesi di cui all'art. 8 D. L. citato, essendo necessario tale adempimento nella sola ipotesi in cui la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice si sia verificata prima dell'instaurazione della causa risarcitoria e non quando tale evento si sia verificato nel corso di tale giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)