Sez. U - , Sentenza n. 28652 del 09/11/2018 (Rv. 653431 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sanzione disciplinare sportiva - Impugnazione dinanzi al giudice amministrativo - Sentenza declinatoria della giurisdizione - Ricorso in cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., avverso la sentenza del Consiglio di Stato che affermi la giustiziabilità di una sanzione disciplinare sportiva dinanzi al giudice sportivo anziché a quello amministrativo, atteso che la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione. (Nella specie, relativa ad una domanda di annullamento della radiazione inflitta dalla commissione disciplinare nazionale ad un ex tesserato della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con decisione confermata dall'Alta Corte di Giustizia sportiva, il ricorrente ha assunto la reviviscenza della giurisdizione demolitoria del giudice amministrativo rispetto alla sanzione inflittagli, essendosi lo stesso volontariamente dimesso dalla FIGC prima dell'inizio del procedimento disciplinare).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)