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Sez. U, Ordinanza n. 399 del 08/01/2026 (Rv. 677528-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale - Questione di merito - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibiità - Fattispecie. GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677528-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione con il quale era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione per essere l'attività oggetto dell'accertamento ex adverso invocato - collaudo definitivo di un'opera pubblica - riservata in via esclusiva alla P.A., e non altrimenti surrogabile).

Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)