Sez. 2, Sentenza n. 6121 del 01/06/1993 (Rv. 482617 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo | Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'altra parte - Divieto del convenuto di adempiere la propria obbligazione fino al passaggio in giudicato della domanda di risoluzione - Valutazione della gravità dell'inadempimento - Riferimento al momento della proposizione - Della domanda.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo
Dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'altra parte, e fino a quando non si sia formato il giudicato su questa domanda, il convenuto, sia nel caso che la predetta domanda debba considerarsi fondata sia in quello opposto, non può più adempiere efficacemente la propria obbligazione perché l'adempimento è espressamente "vietato" dall'art. 1453 cod. civ., senza distinzione e limiti di sorta; conseguentemente il giudice, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, non può tenere conto del ritardo ulteriore dovuto alla durata del processo, ma deve decidere valutando la situazione cristallizzata al momento e per effetto della domanda di risoluzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)