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Sez. 2, Sentenza n. 4317 del 06/04/2000 (Rv. 535386 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Per inadempimento - Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione.
Stato
decisa il 2000-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535386-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Nei contratti con prestazioni corrispettive, una volta proposta da una delle parti la domanda giudiziale di risoluzione e finché non intervenga il giudicato il convenuto non può più adempiere la propria obbligazione, giacché scegliendo la risoluzione il contraente dichiara di non avere più interesse al contratto ed il debitore non deve ulteriormente mantenersi pronto per l'esecuzione della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)