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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 29 marzo 1979, causa 119/77

Decisione
decisa il 1979-03-29
ECLI
ECLI:EU:C:1979:93

Epigrafe

Nella causa 119/77, NIPPON SEIKO con sede in Tokyo (Giappone), NSK BEARINGS EUROPE LTD., con sede in Londra (Regno Unito), NSK KUGELLAGER GMBH, con sede in Ratingen (Repubblica federale di Germania), NSK FRANCE SA, con sede in Clichy (Francia), con gli avvocati Jeremy Lever, Queen's Counsel del Gray's Inn, e David Vaughan, barrister d'Inner Tempie, e Christopher McGonigal e Robin Griffith, solicitors dello studio Coward Chance (sedi di Londra e Bruxelles, rispettivamente) con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato J. C. Wolter, 2, rue Goethe ricorrenti, contro il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. Hans-Jürgen Lambers, direttore presso il servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agente, assistito dagli avvocati Francis Patrick Neill, Queen's Counsel del Gray's Inn, Mark Waller, barrister del Gray's Inn, e Lawrence Collins, solicitor della Supreme Court, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. J. N. Van de Houten, Banca europea per gli investimenti, 2, place de Metz, e la COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Robert Caspar Fischer, in qualità di agente, assistito dagli avvocati Thomas Bingham, Queen's Counsel del Gray's Inn e Francis Jacobs, barrister del Middle Tempie, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Mario Cervino, Edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuti, e la FEBMA (Federation of the European Bearing Manufacturers' Associations), con sede in Francoforte, rappresentata dall'avvocato Dietrich Ehle, del foro di Colonia, assistito dall'avvocato Terence M. Lane, solicitor, di Londra, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sig.ra Jeanne Housse, huissier, 21, rue Aldringen, interveniente, causa avente ad oggetto, sia l'annullamento del regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone (GU n. L 196, pag. 1), sia una domanda di risarcimento, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › a) Norme disciplinanti la materia

paragrafo 1
Il regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU n. L 93, pag. 1, modificato dal regolamento del Consiglio 24 luglio 1973, n. 2011: GU n. L 206, pag. 3) stabilisce le modalità e il procedimento per l'elaborazione delle misure antidumping. Dette misure rientrano nella competenza della CEE a seguito del trasferimento di competenza operato dagli Stati membri in forza dell'art. 113 del Trattato. Il sistema della CEE è conforme al codice antidumping del GATT (UN Treaties Series, Vol. 651, n. 840, pag. 321 e segg.; GU 1968, n. L 305, pag. 12).
paragrafo 2
Conformemente alle disposizioni del GATT, l'art. 2 del regolamento precisa che, per esser soggetto ad un «diritto antidumping» a) un prodotto deve costituire oggetto di dumping e b) la sua introduzione sul mercato comunitario deve causare o minacciare di causare un grave pregiudizio ad una produzione insediata nella Comunità o ritardare sensibilmente la creazione di siffatta produzione. L'art 3 precisa la nozione di dumping, cioè vi è dumping se «il prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile … nel paese d'origine dal quale il prodotto è stato esportato» e chiarisce questa definizione. L'art. 4 definisce la nozione di pregiudizio.
paragrafo 3
Il procedimento ordinario inizia con il deposito di una denuncia da parte di una persona fisica o giuridica oppure di un'associazione, indirizzata o ad uno Stato membro o alla Commissione (artt. 6 e 7). Gli Stati membri possono anche informare la Commissione (art. 8). Se la denuncia appare fondata, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'esame dei fatti, sia sotto il profilo del dumping che sotto quello del danno (art. 10, n. 1). Le altre disposizioni dell'art. 10 e l'art. 11 disciplinano detto esame. Al n. 4, l'art. 10 dispone che «la Commissione offre l'occasione al ricorrente e agli importatori ed esportatori notoriamente interessati, … di prendere conoscenza di tutte le informazioni di carattere non confidenziale ai sensi dell'art. 11 e da essa utilizzate nell'inchiesta antidumping, che riguardano la difesa dei loro interessi».
paragrafo 4
Gli ara. 12 e 13 contemplano l'istituzione di un «Comitato» consultivo composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni vertono in particolare sull'esistenza e sul margine del dumping, sulla effettiva esistenza e sull'entità del danno e sui provvedimenti idonei a por rimedio agli effetti del dumping.
paragrafo 5
Nell'ipotesi in cui, al termine delle consultazioni del Comitato, si constati — all'unanimità — che non è necessario alcun provvedimento di difesa, il procedimento si chiude. In caso contrario, la Commissione presenta al Consiglio una relazione «sull'esito delle consultazioni», nonché la proposta di por termine al procedimento. Allorché il Consiglio, «che delibera a maggioranza qualificata, approva la proposta della Commissione, la procedura è ritenuta terminata. Lo stesso avviene quando il Consiglio, nel termine di un mese, non ha preso alcuna decisione o non ha deciso, a maggioranza qualificata, di invitare la Commissione a riprendere l'esame dei fatti» (art. 14, n. 1, leu. a)).
paragrafo 6
L'art. 14, n. 2, lett. a), recita:
paragrafo 7
«Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando, nel corso dell'esame dei fatti, gli esportatori del prodotto considerato si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi in modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le loro esportazioni verso la Comunità, a condizione che la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione».
paragrafo 8
Con il regolamento del Consiglio n. 2011/73 (GU n. L 206, pag. 3) sono state aggiunte le seguenti disposizioni, alla lettera d) :
paragrafo 9
«Qualora constati che l'impegno degli esportatori viene eluso oppure non è rispettato o è stato denunciato e che, di conseguenza, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di difesa, la Commissione avvisa immediatamente gli Stati membri e riprende l'esame dei fatti a norma dell'art. 10».
paragrafo 10
I rappresentanti del paese esportatore e le parti direttamente interessate sono informati della chiusura del procedimento; inoltre, «salvo ragioni speciali, se un avviso era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,… la Commissione dà notizia senza indugio del termine della procedura attraverso la stessa pubblicazione».
paragrafo 11
A norma dell'art. 15 del regolamento n. 459/68, la Commissione può adottare un provvedimento provvisorio, consistente nella determinazione dell'aliquota di un«diritto antidumping provvisorio», del quale non è chiesto il versamento, per il cui ammontare — però — gli importatori devono prestare una garanzia, «la cui riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio adottata in virtù dell'art. 17».
paragrafo 12
L'art. 17 disciplina la riscossione definitiva dei «diritti provvisori» e recita:
paragrafo 13
«1. Quando, dalla constatazione definitiva dei fatti, risulta che vi è esistenza di dumping e di pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, sottopone una proposta al Consiglio. Detta proposta verte anche sui problemi di cui al paragrafo 2. 2. a) Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata. Quando è stata fatta applicazione delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, il Consiglio determina, fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, in quale misura l'ammontare garantito a titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso. b) La riscossione definitiva di tale ammontare non può essere decisa se dalla costatazione definitiva dei fatti non risulta che esiste un pregiudizio importante, e non semplicemente una minaccia di pregiudizio importante o un ritardo sensibile nella creazione di una produzione, o che tale pregiudizio sarebbe stato causato se non fossero state applicate misure provvisorie».
paragrafo 14
L'istituzione dei dazi antidumping avviene mediante regolamento (art. 19, n. 1). L'art. 20, n. 1, del regolamento n. 459/68 stabilisce, conformemente all'art. 8, lett. b), del codice antidumping del GATT, che la designazione dei prodotti in questione comporta l'indicazione del fornitore. Il n. 2 dello stesso articolo con sente di derogare a questa norma solo qualora non sia possibile, per ragioni pratiche, elencare tutti i fornitori.
paragrafo 15
Gli importatori che intendano dimostrare che dei prodotti, pur se soggetti ai «diritti antidumping», non sono stati oggetto di dumping, dispongono dei mezzi d'impugnazione amministrativi (art. 19, n. 4).

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › b) Gli antefatti

paragrafo 1
Il 15 ottobre 1976, il Committee of the European Bearing Manufacturers' Associations, ente a quel tempo sprovvisto di personalità giuridica, che raggruppava le tre organizzazioni di categoria, cioè la tedesca, la britannica e la francese, presentava un reclamo alla Commissione relativamente alle pratiche di dumping dei fabbricanti giapponesi di cuscinetti a sfere.
paragrafo 2
Consultati gli Stati membri, il 9 novembre 1976 la Commissione decideva di procedere ad un'inchiesta ufficiale antidumping, informandone la missione giapponese; essa inviava questionari a tutti gli importatori ed esportatori conosciuti e pubblicava, come prescritto, la sua decisione di instaurare il procedimento sulla Gazzetta ufficiale (13 novembre 1976, n. C 268, pag. 2)
paragrafo 3
Raccolte le risposte ai questionari, il 18 e 19 gennaio 1977 veniva organizzato un incontro tra gli industriali europei e quelli giapponesi, onde mettere a confronto diretto i rispettivi punti di vista.
paragrafo 4
Con il regolamento n. 261/77, del 4 febbraio 1977 (GU n. L 34, pag. 60), prorogato dal regolamento del Consiglio n. 944/77 (GU n. L 112, pag. 1), la Commissione istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 % sui cuscinetti a sfere e sui cuscinetti a rulli conici, nonché sulle loro parti e pezzi staccati, originari del Giappone. Tuttavia l'aliquota era limitata al 10 % per i prodotti fabbricati ed esportati dalla Nachi Fujikoshi Corp. e dalla Koyo Seiko Co. Ltd.
paragrafo 5
Nel frattempo la Commissione svolgeva un'inchiesta presso le affiliate europee (francese, britannica e tedesca) delle società giapponesi interessate, tra il febbraio e l'aprile 1977. Dato che dette affiliate erano associate alle ditte produttrici, la Commissione fondava i suoi conteggi relativi ai prezzi all'esportazione sul «prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente» (art. 3, n. 3). In considerazione della vasta gamma di prodotti offerti, essa sceglieva, per ogni impresa, una rosa di prodotti rappresentativi e ne calcolava la media dei prezzi. I prezzi così ottenuti venivano ridotti in base ad un coefficiente fisso, onde ottenere il prezzo all'esportazione da assumere come base per il raffronto con i prezzi interni.
paragrafo 6
Dal 18 al 28 aprile 1977, si svolgeva un'inchiesta in Giappone, presso i quattro principali produttori, condotta da un gruppo di esperti della Commissione, affiancati da un perito contabile, da un perito britannico e da un perito tedesco.
paragrafo 7
Dalla fine maggio 1977 alla fine giugno 1977 si svolgevano trattative tra la Commissione e i produttori giapponesi di cuscinetti a sfere, per accordarsi circa un impegno sui prezzi. Dopo quattro settimane di discussione, il 20 giugno 1977 i quattro principali produttori giapponesi si impegnavano ad aumentare' i prezzi.
paragrafo 8
Il 26 luglio 1977 il Consiglio adottava provvedimenti definitivi, emanando il regolamento n. 1778/77, relativo all'istituzione di un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone.
paragrafo 9
All'art. 1, il regolamento n. 1778/77 istituisce un dazio antidumping definitivo del 15 %, la cui riscossione è tuttavia sospesa. L'art. 2 incarica la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, di controllare gli impegni di revisione dei prezzi assunti dai principali produttori giapponesi e stabilisce che la Commissione, qualora constati che gli impegni vengono elusi o non sono osservati o sono revocati, revoca immediatamente la sospensione dell'applicazione del dazio definitivo, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato consultivo contemplato dall'art. 12 del regolamento n. 459/68, convocato nel termine di cinque giorni.
paragrafo 10
In applicazione dell'art. 17, n. 2, leu. a), del regolamento n. 459/68, l'art. 3 del regolamento n. 1778/77 dispone che:
paragrafo 11
«Gli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio, in applicazione del regolamento (CEE) n. 261/77 prorogato con regolamento (CEE) n. 944/77, concernente i prodotti fabbricati ed esportati dai produttori seguenti verranno definitivamente incamerati, sempreché non eccedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento: Koyo Seiko Company Limited, Nachi Fujikoshi Corporation, NTN Toyo Bearing Company Limited, Nippon Seiko KK».
paragrafo 12
Il regolamento n. 1778/77 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1977 (n. 196, pag. 1).
paragrafo 13
Alla stessa data, la Commissione accettava gli impegni assunti dai produttori giapponesi il 20 giugno 1977.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › c) L'oggetto della controversia

paragrafo 1
Con il presente ricorso, le ricorrenti hanno impugnato il regolamento del Consiglio n. 1778/77. Esse sostengono che, nelle trattative successive all'entrata in vigore del regolamento n. 261/77, che istituiva un dazio antidumping provvisorio, con l'accordo del 20 giugno 1977 si sono impegnate ad astenersi dalle pratiche giudicate inaccettabili dalla Commissione e che, con telex del 3 agosto 1977, la stessa ha espresso la sua soddisfazione circa gli impegni assunti.
paragrafo 2
Stando così le cose, non ha ragion d'essere il regolamento n. 1778/77. Più in generale, le ricorrenti sostengono che le pratiche di dumping di cui si fa loro carico non sono provate in modo adeguato e secondo i requisiti sia delle norme del GATT sia delle norme comunitarie.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › d) Il procedimento

paragrafo 1
Il ricorso, datato 7 ottobre 1977, è pervenuto alla cancelleria della Corte il 10 ottobre 1977. In pari data, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte la pronunzia di provvedimenti d'urgenza. Il 20 ottobre 1977, il presidente della Corte di giustizia, pronunziadosi in via provvisoria, emanava un'ordinanza che sospendeva, tra l'altro, l'applicazione, nei confronti delle ricorrenti, dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77 fino alla pronunzia definitiva nella causa 119/77, a condizione e finché le ricorrenti avessero continuato a fornire garanzie circa l'adempimento dei loro obblighi, pari all'importo di cui esse erano debitrici a norma dell'art. 3 summenzionato (Racc. 1977, pag. 1867).
paragrafo 2
Su sua domanda, registrata il 17 ottobre 1977, la «Federation of European Bearing Manufacturers' Associations» (FEBMA), veniva ammessa all'intervento — con ordinanza della Corte 16 novembre 1977 — a sostegno del Consiglio, convenuto.
paragrafo 3
Con memorie depositate il 28 e, rispettivamente, il 30 dicembre 1977, la Commissione e il Consiglio, in base all'art. 91 del regolamento di procedura, chiedevano alla Corte di pronunziarsi sulla ricevibilità del ricorso prima di iniziare l'esame del merito. L'interveniente ha presentato le sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il 28 febbraio 1978; le ricorrenti le hanno presentate il 6 marzo 1978.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, con ordinanza 12 aprile 1978, la Corte decideva di rinviare al merito.
paragrafo 5
Il 30 novembre 1978 le ricorrenti presentavano :
paragrafo 6
a) una domanda a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, mirante a far sopprimere parte della controreplica della Commissione; b) una domanda a norma dell'art. 42 del regolamento di procedura, mirante a consentire alle ricorrenti di ribattere ai nuovi mezzi dedotti dalla Commissione; c) una richiesta di produzione di documenti e di informazioni da parte della Commissione.
paragrafo 7
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di riunire l'esame degli incidenti all'esame del merito.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 9
Tuttavia, essa ha chiesto alle parti di rispondere per iscritto a talune domande.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. annullare il regolamento n. 1778/77; 2. in subordine, annullare il regolamento n. 1778/77 in quanto riguarda le ricorrenti o taluna di esse; 3. inoltre, o in subordine, annullare il regolamento n. 1778/77 in quanto istituisce un dazio antidumping definitivo per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici originari del Giappone; 4. inoltre, o in ulteriore subordine, annullare il regolamento n. 1778/77 nella parte in cui dispone che gli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio della NSK Regno Unito, NSK Germania, e NSK Francia, per cuscinetti a sfere e cuscinetti a rulli conici fabbricati dalla NSK Giappone ed esportati nella Comunità, vengono incamerati integralmente o nella misura in cui non superano il dazio definitivo del 15 % istituito per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici; 5. ingiungere al Consiglio e/o alla Commissione di disporre affinchè le autorità competenti del Regno Unito, della Repubblica federale di Germania e della Francia rimborsino alle società NSK Regno Unito, NSK Germania e NSK Francia le somme di 69320 sterline, 1860986 DM e, rispettivamente, 60391 FF, maggiorate degli interessi che la Corte, a seconda dei casi, riterrà giusti ed equi per il Regno Unito, la Germania e la Francia, a decorrere dalla data (o le date) in cui dette somme sono state effettivamente versate dalla NSK Regno Unito, NSK Germania e NSK Francia fino alla data in cui avverrà il rimborso effettivo; 6. ingiungere al Consiglio e/o alla Commissione di risarcire il danno arrecato alle affiliate europee della NSK, ciascuna per quanto la riguarda, dal Consiglio e/o dalla Commissione o dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e, in particolare, di versare alle affiliate europee della NSK, ciascuna per quanto la riguarda, a risarcimento del danno, la somma (o le somme) che la Corte stabilirà, più gli interessi al tasso (o ai tassi) e per il periodo che la Corte riterrà giusto(i) ed equo(i); 7. in ogni caso, condannare il Consiglio e/o la Commissione alle spese processuali relative alla presente controversia, incontrate dalle ricorrenti; 8. disporre qualsiasi altra misura tutelativa giudicata legittima o equa in considerazione della situazione specifica.
paragrafo 3
Il Consiglio e la Commissione concludono che la Corte voglia:
paragrafo 4
1) dichiarare il ricorso irricevibile; 2) inoltre, o in subordine, respingerlo; 3) porre le spese a carico delle ricorrenti.
paragrafo 5
L'interveniente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
1) dichiarare irricevibile il ricorso; 2) respingerlo; 3) porre le spese a carico delle ricorrenti, comprese quelle sostenute dall'interveniente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità › Ricorso

paragrafo 1
Secondo le ricorrenti, è fuori dubbio la loro legittimazione ad impugnare gli atti di cui trattasi.
paragrafo 2
Esse sottolineano il fatto che il regolamento n. 459/68, all'art. 10, n. 2, e n. 6, lettre a) e b), menziona le «parti interessate» e, rispettivamente, le «parti direttamente interessate», così come avviene pure all'art. 15.
paragrafo 3
La Commissione ha limitato le sue inchieste in loco alle ricorrenti, nonché ai tre altri gruppi di imprese menzionate all'art. 3 del regolamento impugnato.
paragrafo 4
Inoltre, l'art. 20 del regolamento di base n. 459/68 prescrive che la designazione del prodotto cui si applica il provvedimento comporta l'indicazione del o dei fornitori, a meno che non sia «possibile, per ragioni pratiche, nominarli tutti».
paragrafo 5
Più particolarmente, l'art. 3 del regolamento impugnato, costituisce una decisione adottata nei confronti delle ricorrenti.
paragrafo 6
A giudizio delle ricorrenti, il regolamento n. 1778/77 è la sanzione cui si è fatto ricorso per obbligarle ad osservare l'impegno assunto dalla NSK Giappone e contemplato all'art. 2 del regolamento (vedere n. 76 dell'atto introduttivo).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità › L'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio

paragrafo 1
Il Consiglio sottolinea che l'adozione di provvedimenti antidumping rientra completamente nel potere discrezionale sia del Consiglio sia della Commissione. Il regolamento n. 459/68 si fonda sul principio che l'istituzione di dazi non deve costituire un obbligo inderogabile, nemmeno qualora siano emerse pratiche di dumping e siano constatati danni. Ciò dimostra, a motivo del suo stesso oggetto, l'indole intrinsecamente legislativa del regolamento n. 1778/77.
paragrafo 2
Inoltre, il regolamento n. 459/68 dispone espressamente che l'istituzione dei dazi antidumping deve effettuarsi mediante regolamento.
paragrafo 3
Poiché detti dazi costituiscono uno strumento di politica commerciale, il Consiglio ritiene che essi vadano istituiti mediante regolamento, che — per natura — vige obbligatoriamente per qualsiasi importatore, attuale o potenziale, noto o meno, identificabile o meno al momento in cui i provvedimenti vengono adottati.
paragrafo 4
Il regolamento n. 1778/77 è un vero atto avente portata generale, di carattere legislativo. L'art. 1 di detto regolamento contempla l'applicazione di un dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti originari del Giappone, definiti in termini generali. Il fatto che i prodotti siano identificati non impedisce al regolamento di avere il carattere di una norma generale (sentenza 5 maggio 1977, Koninklijke Scholten Honig c/ Consiglio e Commissione, causa 101/76, Racc. 1977, pag. 808). Il n. 2 dell'art. 1 sospende l'applicazione del dazio in modo generale.
paragrafo 5
L'art. 2 specifica i compiti della Commissione. Esso, poiché le attribuisce determinate mansioni e le conferisce i poteri e l'autorità necessari per esercitarle, ha vera e propria natura legislativa.
paragrafo 6
L'art. 3 è una disposizione generale che istituisce un dazio antidumping e si applica in modo generale ai prodotti fabbricati ed esportati da quattro produttori indicati per nome. Se i produttori sono indicati nominatamente, ciò si deve solo al fatto che l'art. 8, leu. b), del codice antidumping del GATT prescrive agli Stati contraenti di vegliare a che le autorità indichino i nomi dei fornitori dei prodotti in questione. Il dazio è dovuto indistintamente da qualsiasi importatore dei prodotti contemplati e il fatto che gli importatori siano eventualmente identificabili non influisce sull'indole generale del regolamento in questione.
paragrafo 7
Secondo il Consiglio, gli esportatori giapponesi non sono toccati né direttamente né individualmente dall'atto impugnato. Il regolamento in questione istituisce un dazio antidumping con sospensione dell'esazione e contempla l'incameramento di quanto versato a titolo provvisorio dagli importatori per i prodotti in questione. Dato che il dazio grava sugli importatori, qualsiasi eventuale incidenza del regolamento n. 1778/77 sugli esportatori è solo indiretta.
paragrafo 8
Nel regolamento n. 1778/77 non vi sono nemmeno disposizioni che riguardino individualmente gli esportatori. Come si è già detto, l'indicazione nominativa degli esportatori di cui all'art. 3 è dovuta unicamente alle prescrizioni del codice antidumping del GATT ed è destinata ad identificare i prodotti che hanno costituito, in pratica, la totalità delle importazioni nella Comunità.
paragrafo 9
Per quel che riguarda gli importatori, cioè le ricorrenti che possono definirsi tali, il Consiglio ritiene che essi non siano direttamente toccati dagli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1778/77. Anzitutto essi non possono esser direttamente toccati da un dazio che è istituito, e sospeso, dallo stesso regolamento. Inoltre, nei limiti in cui l'art. 2 può implicare la rimessa in vigore di detto dazio, gli importatori non sono direttamente toccati, in quanto i poteri attribuiti alla Commissione vengono a frapporsi tra la sospensione e la rimessa in vigore del dazio.
paragrafo 10
Gli importatori, ricorrenti, non sono toccati individualmente dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77 che si applica in modo generale agli importatori dei prodotti di cui trattasi. Il fatto che gli importatori possano venir individuati non influisce affatto sull'indole generale di detto articolo. Gli importatori coinvolti nella controversia in corso non sono gli unici a do-ver pagare il dazio definitivo. Nell'area comunitaria vi sono almeno 260 importatori operanti nel ramo di cui trattasi.
paragrafo 11
Il tenore dell'art. 10, lett. b), del regolamento n. 459/68, sul quale fanno leva le ricorrenti, non può mutare la natura del regolamento, quale è emersa dalle indagini preliminari.
paragrafo 12
Inoltre, il regolamento n. 1778/77 non costituisce una sanzione di carattere individuale.
paragrafo 13
Per quel che riguarda la domanda di risarcimento, il Consiglio la considera irricevibile (pag. 25-34 del controricorso). Si evince dalla giurisprudenza della Corte che l'azione di risarcimento non può né sostituire né appoggiare una domanda di annullamento.
paragrafo 14
Inoltre, allorché la domanda si riferisce al rimborso di una somma versata alle autorità nazionali, le ricorrenti devono avvalersi dei mezzi d'impugnazione contemplati dal diritto interno.
paragrafo 15
A giudizio del Consiglio, la Corte non è competente ad ingiungere al Consiglio o alla Commissione di intimare alle autorità competenti degli Stati membri di restituire i dazi e di corrispondere i relativi interessi. Quindi questo capo di domanda delle ricorrenti è irricevibile.
paragrafo 16
A sostegno di quanto esposto dal Consiglio, l'interveniente presenta osservazioni nello stesso senso. Quanto alla domanda di risarcimento, essa aggiunge che questa è irricevibile, in quanto verte, facendo distinzione tra le quattro ricorrenti, su un danno patito dai tre importatori per effetto di un impegno volontariamente sottoscritto dall'esportatore.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità › L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione

paragrafo 1
La Commissione osserva che tutte le disposizioni del regolamento n. 1778/77 hanno indole legislativa. Le ricorrenti non sono toccate né individualmente, né direttamente dagli artt. 1 e 2 del regolamento. L'art. 3 del regolamento non riguarda direttamente i produttori giapponesi. Se gli importatori sono toccati direttamente, questa è una conseguenza inevitabile della competenza legislativa spettante in materia alla Commissione. Per contro, l'art. 3 non riguarda individualmente né i produttori né gli importatori (pag. 2-10 del controricorso).
paragrafo 2
La domanda di risarcimento è irricevibile, in quanto i dazi sono riscossi dalle autorità nazionali (pag. 11 del controricorso). Per quel che riguarda il risarcimento del danno conseguente all'asserito lucro cessante, la Commissione ritiene irricevibile anche questa domanda. Ciò si desume dalla giurisprudenza della Corte (causa 96/71, Haegemann c/ Commissione, Racc. 1972, pag. 1015). D'altra parte il presunto lucro cessante è conseguenza degli impegni assunti dalle ricorrenti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità › La risposta delle ricorrenti alle eccezioni di irricevibilità

paragrafo 1
Le ricorrenti attirano anzitutto l'attenzione sulle conseguenze che avrebbe la pronunzia d'irricevibilità del ricorso, sotto il profilo della tutela giuridizionale (pag. 1-14 della loro memoria).
paragrafo 2
A giudizio delle ricorrenti, un provvedimento, che esso presenti o meno anche aspetti legislativi, può venir impugnato da persone fisiche o giuridiche se ha le caratteristiche di una decisione che le tocca direttamente e individualmente.
paragrafo 3
L'indole di decisione va determinata in base all'oggetto e alla funzione del provvedimento impugnato. Nella fattispecie, il dazio definitivo costituisce una sanzione che, a norma degli artt. 1, n. 2, e 2 del regolamento n. 1778/77 riguarda particolarmente le ricorrenti e i tre altri principali produttori giapponesi che hanno assunto gli impegni (pag. 15-20 della memoria delle ricorrenti). Le ricorrenti sono toccate direttamente dal regolamento impugnato in quanto il suo art. 2 non si limita semplicemente a conferire poteri alla Commissione. Al contrario, questa disposizione obbliga la Commissione a por fine immediatamente alla sospensione dell'applicazione del dazio istituito dall' art. 1.
paragrafo 4
Le ricorrenti osservano che l'identità del soggetto sul quale in pratica grava il versamento del dazio non determina l'identità del soggetto che ne è effettivamente colpito. Esse sostengono che tutte le ricorrenti, a motivo dei fatti particolari e degli elementi esposti nell'atto introduttivo e nella memoria di risposta all'eccezione di irricevibilità, sono toccate direttamente e individualmente dal regolamento impugnato (pag. 23-32 della memoria di risposta all'eccezione di irricevibilità).
paragrafo 5
Per quel che riguarda la domanda di risarcimento delle affiliate europee della NSK, mirante ad ovviare al danno da esse subito per essere state obbligate a versare il dazio provvisorio, le ricorrenti osservano che essa si fonda non solo sull'illegittimità del regolamento n. 1778/77, ma anche sugli atti illegittimi dei convenuti (§ 90 della memoria di risposta all'eccezione di irricevibilità).
paragrafo 6
Le ricorrenti non chiedono il rimborso, ma il risarcimento. Siffatta domanda non si può presentare ai giudici nazionali (pag. 44-56 della memoria di risposta all'eccezione di irricevibilità).
paragrafo 7
L'eccezione secondo cui il lucro cessante è dovuto ad un impegno che si asserisce volontariamente sottoscritto, non rientra nel capitolo della ricevibilità, ma in quello del merito della controversia.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità › Controreplica

paragrafo 1
Il Consiglio nega che la stessa disposizione abbia carattere legislativo e possa ciononostante essere considerata decisione ai fini dell'art. 173. Le ricorrenti non hanno tenuto conto delle sentenze della Corte in cui si stabilisce che un provvedimento non perde il suo carattere normativo per il solo motivo che è possibile stabilire con maggior o minor precisione il numero dei destinatari dell'atto stesso (pag. 16-30 della controreplica).
paragrafo 2
Secondo il Consiglio, l'art. 2 del regolamento impugnato non richiede affatto l'intervento automatico della Commissione. Le ricorrenti non hanno alcun interesse giuridico a dolersi dell'attribuzione di una facoltà che non è stata esercitata.
paragrafo 3
La domanda di risarcimento è rivolta soprattutto ad ottenere un annullamento e le ricorrenti hanno addotto gli stessi atti illeciti sia a fondamento della domanda di annullamento sia a fondamento della domanda di risarcimento.
paragrafo 4
Secondo il Consiglio, le ricorrenti non negano recisamente di disporre di mezzi d'impugnazione in sede nazionale, pur esprimendo dubbi sulla loro efficacia e sulla loro portata (pag. 30-42 della controreplica).
paragrafo 5
La Commissione osserva che la caratteristica essenziale del regolamento impugnato, come di qualsiasi regolamento antidumping, è quella di prescrivere una mi-sura di portata generale, valida per qualsiasi importazione effettuata da qualsiasi importatore dei prodotti indicati, per far fronte ad una particolare situazione. Il regolamento stesso non può venir impugnato per il solo motivo che i dati rilevati dalla Commissione riguardano le ricorrenti (pag. 3-17).
paragrafo 6
La Commissione ripete che la domanda di risarcimento è irricevibile. Per quel che riguarda l'asserito lucro cessante, essa osserva che l'atto da cui la cessazione del lucro trae origine deve essere un atto della Comunità, giacché in caso contrario fa difetto una condizione per la ricevibilità dell'atto introduttivo (pag. 29-36).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito

paragrafo 1
Secondo le ricorrenti, il regolamento n. 1778/77 va annullato per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato CEE e di talune norme giuridiche relative alla sua attuazione, nonchè sviamento di potere.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A. Inosservanza delle disposizioni sulla forma

paragrafo 1
Durante le indagini svolte dalla Commissione e sfociate nel regolamento n. 1778/77, l'istituzione non ha rispettato l'obbligo che le impone l'art. 10, n. 4, del regolamento n. 459/68, essendosi rifiutata di comunicare alle ricorrenti fatti pertinenti per la difesa dei loro interessi.
paragrafo 2
La Commissione non ha comunicato alle ricorrenti gli elementi sui quali essa ha basato i suoi calcoli del margine di dumping (prezzi interni giapponesi, prezzi all'esportazione, metodo di ricostituzione dei prezzi all'esportazione).
paragrafo 3
La Commissione ha peraltro fatto un'erronea applicazione delle disposizioni relative alle informazioni riservate fornite dal Comitato che ha denunciato il dumping.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B. Motivazione inadeguata e difettosa

paragrafo 1
Poiché le indagini della Commissione nonché le conclusioni cui essa è giunta sono state condotte ed elaborate in segreto, secondo le ricorrenti sarebbe logico che la decisione del Consiglio, che si basa sulla relazione della Commissione, facesse menzione degli elementi assunti come base per sostenere che vi è stata una pratica di dumping che ha arrecato danni.
paragrafo 2
Osservata sotto questa luce, la motivazione del regolamento n. 1778/77 rivela gravi omissioni (nn. 88 e 89 dell'atto introduttivo).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › C. Errori fondamentali in fatto

paragrafo 1
La Commissione ha commesso alcuni fondamentali errori in fatto, che viziano il regolamento impugnato.
paragrafo 2
Ai § § 92-96 dell'atto introduttivo si dichiara che la constatazione della Commissione quanto all'esistenza di una pratica di dumping non è plausibile.
paragrafo 3
Inoltre, la motivazione del regolamento impugnato non ha indicato gli elementi atti a dimostrare che il presunto dumping è stato la causa principale del danno subito dall'industria comunitaria. Vi sono altri fattori che hanno probabilmente causato la recessione nell'industria comunitaria (§ § 97-100 dell'atto introduttivo).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › D. Violazione di altre disposizioni del regolamento n. 459/68

paragrafo 1
Il regolamento di base n. 459/68 non attribuisce al Consiglio il potere di istituire un dazio definitivo la cui applicazione è sospesa nei confronti dei prodotti delle imprese che hanno assunto l'impegno contemplato dall'art. 14 del regolamento stesso. O il Consiglio instituisce un dazio o la Commissione accetta gli impegni: nulla nel regolamento n. 459/68 consente al Consiglio di seguire una via diversa, cioè istituire un dazio e sospenderne l'applicazione.
paragrafo 2
Allorché la Commissione ritiene di poter accettare gli impegni, deve chiudere il procedimento o proporre di porvi termine (§ 104 dell'atto introduttivo).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › E. Discriminazione tra gli esportatori di cui all'art. 3 del regolamento impugnato

paragrafo 1
Dopo aver rilevato (art. 1) una percentuale di dumping uguale per tutte le imprese giapponesi interessate, gli autori del regolamento n. 1778/77 hanno operato una discriminazione stabilendo, all'art. 3, aliquote diverse per la riscossione dei dazi provvisori (§ § 105 e 106 dell'atto introduttivo).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › F. Sviamento di potere

paragrafo 1
L'imporre l'estensione dell'impegno assunto dalla NSK anche alla produzione della NSK Regno Unito in Gran Bretagna, costituisce uno sconfinamento dai poteri che il regolamento n. 459/68 conferisce alla Commissione; poichè questo eccesso di potere ha ricevuto un crisma con l'istituzione di un dazio antidumping, il Consiglio ha commesso uno sviamento di potere (§ § 107-115 dell'atto introduttivo).
paragrafo 2
Inoltre, il Consiglio ha commesso uno sviamento di potere ricorrendo al suo potere di istituire un dazio antidumping definitivo come sanzione affinché fosse garantita l'osservanza degli impegni da parte dei produttori giapponesi.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › G. Risarcimento del danno

paragrafo 1
Ai § § 119-126 dell'atto introduttivo, le ricorrenti dichiarano di aver subito un danno per effetto dell'azione del Consiglio e della Commissione, per il quale chiedono un risarcimento a norma degli artt. 178 e 215 del Trattato.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso del Consiglio e osservazioni dell'interveniente › B. Motivazione

paragrafo 1
Il Consiglio e l'interveniente osservano che, nel motivare un provvedimento, il Consiglio deve tener conto della situazione nel cui ambito si è adottato il provvedimento stesso. Nella fattispecie si doveva tener conto a) delle indagini approfondite svolte dalla Commissione e b) delle restrizioni imposte alla Commissione dalle ricorrenti, nonché da tutti gli altri esportatori giapponesi e dall'industria della CEE, circa il carattere riservato delle informazioni.
paragrafo 2
Ai § § 42-45 del controricorso, il Consiglio presenta osservazioni sulle asserite lacune che inficierebbero la motivazione del regolamento n. 1778/77.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso del Consiglio e osservazioni dell'interveniente › C. Errori fondamentali in fatto (§ § 46-50)

paragrafo 1
Secondo il Consiglio e l'interveniente, la Commissione aveva motivo di ritenere che i prezzi effettivi all'esportazione non costituissero una base attendibile data l'«esistenza di un'associazione» (art. 3, n. 3, del regolamento n. 459/68). Avendo accertato che la causa principale del danno era il dumping, la Commissione non era tenuta a valutare anche l'incidenza causale di altri fattori.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso del Consiglio e osservazioni dell'interveniente › D. Violazione di ulteriori disposizioni del regolamento n. 459/68

paragrafo 1
Il Consiglio ritiene che la soluzione di istituire un dazio definitivo e di sospenderne l'applicazione presenta il vantaggio di non vanificare le indagini approfondite già effettuate, qualora l'impegno già assunto venga posto in non cale in un secondo tempo.
paragrafo 2
Se non fosse stato adottato alcun regolamento che istituisce un dazio definitivo, la Commissione, qualora l'impegno assunto non fosse stato rispettato, non avrebbe potuto fare altro che riprendere l'analisi dei fatti a norma dell'art. 14, n. 2, lett. d), del regolamento n. 459/68 (disposizione aggiunta con il regolamento del Consiglio n. 2011/73). Secondo il Consiglio e l'interveniente, questa disposizione riguarda solo una situazione in cui un impegno è stato assunto e accettato durante l'esame dei fatti e nella quale il procedimento è chiuso.
paragrafo 3
Nella fattispecie, tuttavia, non sussiste alcuna delle condizioni atte a far disporre la chiusura del procedimento o ad obbligare la Commissione a presentare una proposta di chiusura.
paragrafo 4
Il Consiglio ritiene che, in primo luogo, l'impegno proposto allorchè venne terminato l'esame dei fatti non eliminava il margine di dumping per il periodo precedente il luglio 1977 e non consentiva che in misura limitata di eliminare il margine per il periodo successivo.
paragrafo 5
In secondo luogo, la Commissione non ha accettato l'impegno senza riserve. Gli impegni sono stati accettati solo nel contesto dell'adozione del regolamento del Consiglio n. 1778/77 e al termine dell'esame dei fatti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso del Consiglio e osservazioni dell'interveniente › E. Discriminazione

paragrafo 1
Secondo il Consiglio e l'interveniente, non costituisce discriminazione l'adozione di diverse aliquote di dazio. Qualsiasi argomento mirante a mettere in forse il regolamento della Commissione n. 261/77 è privo di fondamento.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso del Consiglio e osservazioni dell'interveniente › F. Sviamento di potere

paragrafo 1
Il Consiglio osserva che l'impegno è stato proposto ed accettato del tutto liberamente. Esso non avrebbe potuto essere accettato qualora non avesse contenuto l'art. 5, in quanto ci si doveva premunire contro il rischio che l'impegno venisse eluso mediante un dumping dissimulato o mediante importazioni effettuate da altre parti del mondo.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso del Consiglio e osservazioni dell'interveniente › G. Risarcimento del danno

paragrafo 1
Con la formulazione stessa della loro richiesta, le ricorrenti ammettono in realtà che siffattata domanda può essere presentata solo alle autorità nazionali.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso della Commissione

paragrafo 1
Anzitutto, la Commissione dà una panoramica dei mercati dei cuscinetti a sfere in Giappone e nella CEE. Essa si dilunga poi sugli antefatti (§ § 44-95).
paragrafo 2
Essa condivide le tesi difese dal Consiglio, ma sui seguenti punti espone un proprio punto di vista.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controricorso della Commissione › A. Inosservanza di alcune norme di procedura

paragrafo 1
La Commissione ha scrupolosamente osservato le prescrizioni dell'art. 10, n. 4, del regolamento n. 459/68.
paragrafo 2
I «fatti essenziali» sui quali essa avrebbe «voluto mantenere il segreto» sono per lo più elementi già noti alle ricorrenti e sui quali esse hanno anche fornito chiarimenti alla Commissione, oppure elementi figuranti nella normativa che la Commissione notoriamente applicava (§ § 99 e 100).
paragrafo 3
La Commissione non ha assunto come base le informazioni fornite dalle firmatarie del reclamo. Essa ha svolto indagini autonome e le sue informazioni sono risultate prive di pertinenza quanto alla tutela degli interessi delle ricorrenti. Per di più non le era lecito violare le disposizioni riguardanti il riserbo con cui si devono trattare determinate informazioni (art. 11 del regolamento n. 459/68).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Replica delle ricorrenti

paragrafo 1
Nella replica, le ricorrenti si dolgono anzitutto che Consiglio e Commissione, nei rispettivi controricorsi, non abbiano fornito fatti o cifre su punti essenziali, né informazioni o documenti idonei a confermare le conclusioni dell'atto impugnato, limitandosi a tenersi sulle generali. A loro avviso, i controricorsi ammettono implicitamente alcuni fatti ed aspetti particolarmente significativi (§ 7).
paragrafo 2
A torto il Consiglio sostiene che l'obbligo di riserbo circa le informazioni in questione gli ha impedito di motivare più particolareggiatamente il regolamento n. 1778/77. Ciò contraddice l'atteggiamento assunto dalla Commissione durante l'inchiesta, allorchè ha dichiarato che informazioni e calcoli in base ai quali essa aveva tratto le sue conclusioni avrebbero potuto venir resi noti alle ricorrenti solo dopo la chiusura del procedimento.
paragrafo 3
Dopo una lunga disamina degli apprezzamenti dei convenuti sulle rispettive posizioni delle industrie giapponese e europea dei cuscinetti ed un commento sull'esposizione dei fatti, presentata dai convenuti, inerenti alla presente controversia (§ § 12-63), le ricorrenti esaminano le singole censure.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Replica delle ricorrenti › A. Inosservanza delle norme sulla forma

paragrafo 1
Durante le indagini, la Commissione ha rifiutato di rendere noti i fatti essenziali. Le ricorrenti ignoravano se la Commissione fondasse i suoi calcoli sul complesso dei prezzi o solo su alcuni di essi e — in questo caso — su quali, tra quelli dei 54 modelli presi in considerazione. Esse ignoravano pure che non poteva tenersi conto dei prezzi all'esportazione semplicemente a motivo dell'associazione esistente tra importatori ed esportatori. La Commissione non ha fornito alcuna spiegazione alle ricorrenti (astrazione fatta dal preambolo del regolamento n. 261/77) relativamente al fatto di aver ritenuto di non potersi fondare sui prezzi all'esportazione.
paragrafo 2
Durante una riunione del Comitato antidumping del GATT, un rappresentante della Commissione aveva dichiarato ad un rappresentante del Governo giapponese che la Commissione non poteva comunicare alle ricorrenti i suoi calcoli prima della chiusura del procedimento, lasciando così intendere che ciò era possibile e sarebbe stato fatto in seguito. Nuovamente, in occasione dell'incontro del 1o aprile 1977 (vedere § 58 dell'atto introduttivo), il pretesto invocato dal rappresentante della Commissione per giustificare il suo rifiuto di comunicare ai produttori giapponesi nei particolari i dati assunti come base di calcolo del margine di dumping, era il fatto che questi dati non potevano venir divulgati durante il periodo in cui veniva riscosso il dazio provvisorio.
paragrafo 3
La Commissione non può accampare ragioni di questo genere per giustificare il suo rifiuto di fornire importanti informazioni.
paragrafo 4
L'assunto, contenuto nei controricorsi, che le ricorrenti potevano arguire i fatti di cui si fa loro carico dalle domande loro rivolte durante l'inchiesta, non è consono ai requisiti posti dal n. 4 dell'art. 10 del regolamento di base, secondo cui si deve dare agli interessati l'occasione «di prendere conoscenza di tutte le informazioni … che riguardano la difesa dei loro interessi».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Replica delle ricorrenti › B. Motivazione

paragrafo 1
Il Consiglio non può invocare l'indole legislativa dell'atto impugnato per eludere l'obbligo di fornire un'adeguata motivazione dei provvedimenti adottati nella fattispecie. Poiché il regolamento di base prescrive che venga constatato e il dumping e il danno, il Consiglio non può limitarsi a «valutazioni» vaghe e generiche, ma deve indicare gli elementi di fatto e i calcoli sui quali si è fondato.
paragrafo 2
Allorché il Consiglio dichiara che i motivi esposti sono sufficienti «a rendere comprensibile il ragionamento in base al quale è stato adottato il provvedimento», si deve ribattere che la motivazione deve giustificare detto ragionamento.
paragrafo 3
Inoltre, nella motivazione non è spiegato perché, nelle sue indagini, la Commissione, quanto al prezzo all'esportazione, si sia fondata sulle vendite al primo acquirente indipendente. Non è stato affatto giustificato il fatto che, ad esempio, in conseguenza di questo metodo di calcolo, si siano in realtà raffrontati i prezzi interni della prima metà del 1976 ai prezzi all'esportazione (desunti) della seconda metà del 1975, fatto che può alterare l'intero raffronto.
paragrafo 4
Infine non è chiaro da che cosa sia stata tratta la cifra del 15 % per il presunto margine di dumping, né perché questa percentuale corrisponda al danno assertivamente subito dall'industria comunitaria.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Replica delle ricorrenti › C. Errori sui fatti

paragrafo 1
Le ricorrenti si oppongono alla tesi del Consiglio, secondo la quale la Corte deve astenersi dall'analizzare a fondo le indagini svolte dalla Commissione, ma deve limitarsi ad appurare se la valutazione della Commissione sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere.
paragrafo 2
Allorché applica il regolamento di base, la Commissione deve constatare e il dumping e il danno e dette constatazioni devono poter esser contestate ed esaminate in giudizio in modo completo.
paragrafo 3
Specie per quel che riguarda il problema del se il danno arrecato dalle importazioni giapponesi sia dovuto al dumping e quello del se il dazio antidumping istituito non sia superiore al danno, l'atto impugnato non fornisce alcun elemento giustificativo.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Replica delle ricorrenti › D. Altre violazioni del regolamento n. 459/68

paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono che il Consiglio non contesta che il regolamento n. 459/68 non fornisca alcuna base giuridica per l'imposizione dei dazi definitivi la cui applicazione è sospesa. In realtà il Consiglio si limita ad osservare che questa soluzione «presenta dei vantaggi».
paragrafo 2
Tuttavia, esso non può eludere l'art. 14, n. 2, del regolamento di base. L'adozione degli artt. 1 e 2 del regolamento impugnato può privare le ricorrenti della tutela offerta dall'articolo citato.
paragrafo 3
L'art. 2 del regolamento n. 1778/77 non può nemmeno esser considerato come «dispensa generale» in virtù dell'art. 19, n. 4, del regolamento di base.
paragrafo 4
L'art. 113 del Trattato non può venir invocato per estendere i poteri del Consiglio oltre i limiti stabiliti dal regolamento di base. Questo articolo potrebbe al massimo giustificare la modifica del regolamento di base.
paragrafo 5
A norma dell'art. 14, n. 2, l'impegno ritenuto accettabile dalla Commissione comporta la chiusura del procedimento. Vi è incompatibilità tra l'accettazione di impegni di questo tipo e l'istituzione di dazi definitivi.
paragrafo 6
L'affermazione del Consiglio, secondo cui l'impegno della NSK non ha eliminato il margine di dumping, è formalmente contestata e non è corroborata da alcun fatto o considerazione pertinente.
paragrafo 7
Ai § § 136-137 le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha mai espressamente menzionato la possibilità di accettare l'impegno con riserva, ed inoltre l'impegno deve essere assunto durante l'esame dei fatti, ma non deve necessariamente venir accettato durante l'esame stesso.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Replica delle ricorrenti › E. Discriminazione

paragrafo 1
Le ricorrenti ribadiscono che l'art. 3 del regolamento impugnato comporta una discriminazione illegittima, contraria ai principi del diritto e specie a quello della parità di trattamento (§ § 138-142).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Replica delle ricorrenti › F. Sviamento di potére

paragrafo 1
Le ricorrenti osservano che gli impegni che i produttori hanno assunto non sono stati sottoscritti in piena libertà, ma sono l'effetto delle pressioni esercitate dalla Commissione. Esse ribadiscono che, in particolare, l'inclusione della NSK Regno Unito nell'impegno ha costituito un abuso di potere.
paragrafo 2
Infine le ricorrenti ribadiscono brevemente la loro domanda di risarcimento del danno, che — a loro dire — ha colpito particolarmente la NSK Regno Unito.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica del Consiglio

paragrafo 1
Nella controreplica, il Consiglio osserva anzitutto di non avere, in realtà, affatto svolto alcuni argomenti che — secondo le ricorrenti — sono stati esposti «implicitamente».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica del Consiglio › B. Motivazione

paragrafo 1
Il Consiglio ribadisce che un regolamento può essere motivato in modo generale, anche allorché ha carattere specifico. Tuttavia il regolamento n. 1778/77 ha indole del tutto generale. Il Consiglio non doveva fornire, nella motivazione di detto regolamento, tutti gli «elementi di prova» in base ai quali ha agito la Commissione.
paragrafo 2
Secondo il Consiglio, si devono raffrontare il prezzo di un prodotto praticato sul mercato interno ed il prezzo al quale lo stesso prodotto è venduto dall'affiliata, e i due prezzi — alla stessa data — dovrebbero corrispondere.
paragrafo 3
Quanto alla percentuale del margine di dumping (15 %), la constatazione di cui al nono punto del preambolo del regolamento del Consiglio n. 1778/77 è chiara. Poiché la Commissione ha rilevato dumping e danno, al Consiglio basta richiamarsi agli accertamenti effettuati dalla Commissione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica del Consiglio › C. Errori fondamentali in fatto

paragrafo 1
Secondo il Consiglio, l'inchiesta antidumping nel cui ambito è evidentemente necessario emettere un giudizio ed esercitare poteri discrezionali (vedere, ad esempio, l'art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento n. 459/68), rientra proprio in quella categoria di ipotesi per le quali la Corte ha dichiarato di non poter sostituire la propria valutazione a quella emessa dall'istituzione competente, ma di doversi limitare all'accertamento di eventuali errori manifesti o abusi di potere.
paragrafo 2
Quanto al problema del se il danno causato dalle importazioni giapponesi sia dovuto al dumping, il Consiglio sottolinea ancora una volta che non è suo compito fornire alla Corte, per il solo fatto che il regolamento è contestato, tutti gli elementi di prova raccolti nel corso dell'indagine antidumping. Comunque è assurdo ravvisare un difetto di prova nel semplice fatto che detti elementi non siano stati inclusi nel fascicolo.
paragrafo 3
Per il Consiglio, si tratta di stabilire se il dazio da istituirsi dovesse essere inferiore al margine di dumping accertato. La risposta sarebbe affermativa solo se un dazio inferiore fosse stato sufficiente per eliminare il danno di cui il dumping era la causa principale; la risposta dovrebbe essere negativa se il dazio non fosse stato sufficiente per sopprimere il danno (e non solo una parte di esso) provocato principalmente dal dumping.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica del Consiglio › D. Altre violazioni del regolamento n. 459/68

paragrafo 1
Il Consiglio ammette che il regolamento n. 459/68 non contempla expressis verbis la facoltà di sospendere un dazio definitivo. Esso ritiene tuttavia che, pur nel silenzio della legge, la Corte possa ammettere l'esistenza di siffatta facoltà. Se si dispone della competenza ad istituire e a porre in vigore un dazio definitivo, si dispone pure della competenza ad istituire e a rendere inoperante lo stesso dazio. D'altronde non vi è affatto bisogno di formulazioni espresse per instaurare una dispensa generale, giacché non è necessario prescrivere un ovvio criterio per dare attuazione allo spirito e alla lettera dell'art. 19, n. 4, del regolamento n. 459/68.
paragrafo 2
Quanto all'interpretazione dell'art. 14, nn. 1 e 2, del regolamento n. 459/68, il Consiglio conferma l'atteggiamento assunto nel controricorso. Esso aggiunge che la data alla quale si sono concluse le indagini precede immediatamente la data di trasmissione della proposta della Commissione al Consiglio, effettuata il 4 luglio 1977.
paragrafo 3
Esso ribadisce che gli impegni sono stati accettati, in realtà, solo nel contesto dell'adizione del regolamento n. 1778/77.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica del Consiglio › E. Discriminazione

paragrafo 1
Il Consiglio ribadisce che l'aliquota del diritto provvisorio non poteva, in forza dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 459/68, superare il 10 % nei confronti della Nachi e della Koyo. Esso sottolinea che le ricorrenti non hanno proceduto secondo l'art. 19, n. 4, del regolemento n. 459/68.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica del Consiglio › F. Sviamento di potere

paragrafo 1
Le ricorrenti non sono state obbligate ad impegnarsi e si rendevano perfettamente conto della natura dell'impegno che si accollavano. L'inclusione della NSK Regno Unito nell'ambito del vicolo si è resa necessaria al fine di impedire agli esportatori nella Comunità di praticare il dumping sui loro prodotti tramite le loro affiliate.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica del Consiglio › G. Per quel che riguarda la domanda di risarcimento, il Consiglio rinvia al controricorso.

paragrafo 1
Nella loro memoria, le intervenienti completano le loro osservazioni precedenti per quel che riguarda il mercato giapponese e il mercato europeo dei cuscinetti a sfere, onde inquadrare adeguatamente la controversia.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica della Commissione

paragrafo 1
Dopo aver osservato che le decisioni adottate in materia di politica antidumping non possono venir assimilate, sotto il profilo della valutazione giuridica, alle decisioni adottate in materia di concorrenza, la Commissione ritorna sugli antefatti (§ § 114-184).
paragrafo 2
Essa dichiara che i margini di dumping da essa presi in considerazione sono ampiamente giustificati dai risultati delle sue indagini e l'aliquota del dazio istituito è moderata rispetto al danno accertato.
paragrafo 3
La Commissione dichiara che l'inchiesta si è iniziata nel novembre 1976 ed è terminata nel giugno 1977. Le ricorrenti si sono mostrate disposte a discutere seriamente gli impegni solo dal 24 maggio 1977 in poi e li hanno sottoscritti solo il 20 giugno 1977. Inoltre, i rappresentanti della Commissione hanno informato le ricorrenti fin dall'inizio che qualsiasi impegno avrebbe dovuto venir sottoscritto prima della riunione del Comitato consultivo indetta per il 21 giugno 1977, dato che ci sarebbe voluto un certo tempo per preparare la proposta al Consiglio, tenendo conto del parere espresso dal Comitato consultivo, e affinché, inoltre, il Consiglio deliberasse e si pronunciasse sulla sua proposta. Gli impegni sono stati sottoscritti solo il 20 giugno 1977, alle ore 22.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Controreplica della Commissione › A. Inosservanza di determinate norme di procedura

paragrafo 1
Si deve distinguere tra informazioni fornite alla Commissione e uso che essa ne fa. Se le esigenze delle ricorrenti fossero giustificate, la Commissione sarebbe in regola solo se, in ogni procedimento, l'intero contenuto dei fascicoli fosse reso noto a tutti gli interessati. Dato che nella sola fattispecie si hanno centinaia di importatori e varie migliaia di documenti, è chiaro che le conseguenze di siffatta interpretazione sono aberranti.
paragrafo 2
Contrariamente a quanto sostengono, le ricorrenti avevano conoscenza degli elementi presi in considerazione dalla Commissione (§ 192).
paragrafo 3
Tutta questa parte dell'argomentazione delle ricorrenti si fonda sull'erronea concezione secondo la quale esse avevano diritto di prender visione di tutte le rilevazioni e di tutti i calcoli della Commissione.
paragrafo 4
La Commissione ribadisce che la domanda di risarcimento, formulata delle ricorrenti per rifarsi di un lucro cessante, è manifestamente priva di fondamento.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali alle udienze del 10 e 11 gennaio 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 febbraio 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ricorso del 7 ottobre 1977, giunto in cancelleria il 10 dello stesso mese, le ricorrenti Nippon Seiko KK (in prosieguo, NSK), NSK Bearing Europe Ltd., NSK Kugellager GmbH e NSK France s.a. (in prosieguo, le affiliate) hanno convenuto dinanzi alla Corte di giustizia il Consiglio e la Commissione, impugnando, in virtù dell'art. 173 del Trattato, il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone (GU n. L 196, pag. 1);
punto 2
in via principale, il ricorso mira all'annullamento del regolamento n. 1778/77, in subordine, al suo annullamento nei punti in cui esso tocca le ricorrenti e in ulteriore subordine all'annullamento del solo art. 3, che contempla l'incameramento delle somme garantite a titolo di dazio provvisorio;
punto 3
con lo stesso atto, le ricorrenti hanno chiesto, a norma degli artt. 178 e 215 del Trattato, la condanna del Consiglio e della Commissione al risarcimento del danno assertivamente subito dalle affiliate.
punto 4
Con domanda 17 ottobre 1977, la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA) ha chiesto di intervenire nel processo a sostegno del Consiglio, convenuto; la Corte ha accolto tale domanda con ordinanza 16 novembre 1977.
punto 5
All'inizio del 1977, la Commissione intraprendeva, a norma dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU n. L 93, pag. 1), l'esame dei fatti onde accertare se fossero necessarie misure di difesa contro il dumping praticato dai produttori giapponesi di cuscinetti a sfere e di cuscinetti a rulli conici;
punto 6
in virtù del combinato disposto artt. 10 e 15 del regolamento n. 459/68, la Commissione, mediante il regolamento 4 febbraio 1977, n. 261, istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 %, ridotto al 10 % per i prodotti di due fabbricanti, sui cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli conici e loro parti e pezzi staccati originari del Giappone; detto dazio provvisorio veniva prorogato dal regolamento del Consiglio 3 maggio 1977, n. 944 (GU n. L 112, pag. 1) in virtù dell'art. 16 del regolamento di base n. 459/68;
punto 7
durante il procedimento provvisorio della Commissione, i quattro principali produttori giapponesi, tra cui la NSK, si impegnavano volontariamente, a norma dell'art. 14, n. 2, del regolamento n. 459/68, a ritoccare i loro prezzi così da eliminare il margine di dumping; tali impegni venivano sottoscritti il 20 guigno 1977 e implicavano l'aumento del 20 % dei loro prezzi all'esportazione;
punto 8
in seguito, il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, istituiva in virtù dell'art. 17 del regolamento n. 459/68, un dazio antidumping definitivo del 15 % sui prodotti di cui trattasi, ne sospendeva l'applicazione e disponeva, per quel che riguarda i prodotti esportati dai quattro principali produttori giapponesi, l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazi antidumping provvisori contemplati dai summenzionati regolamenti nn. 261/77 e 944/77.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

punto 9
Le istituzioni convenute hanno sollevato un'eccezione di irricevibilità, osservando che l'atto impugnato ha natura di regolamento e che, come tale, le ricorrenti non sono legittimate ad impugnarlo per annullamento a norma dell'art. 173, 2o comma, del Trattato; nella fattispecie — esse osservano — non si tratta di una decisione adottata in forma di regolamento, giacché il regolamento n. 1778/77 costituisce una vera e propria normativa generale che concerne tutti i prodotti in questione originari del Giappone e deve esser adottata sotto forma di regolamento, come prescritto dall'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte dei paesi non membri della CEE (GU n. L 93, pag. 1).
punto 10
Le ricorrenti replicano che l'atto impugnato, pur se redatto in termini astratti, riguarda in effetti solo la prima ricorrente e tre altre imprese giapponesi, che producono la merce di cui trattasi (in prosieguo, i principali produttori), nonché le loro affiliate nella Comunità; l'inchiesta preliminare all'adozione del regolamento n. 1778/77 si sarebbe limitata ad indagini effettuate in un primo tempo presso le affiliate europee, poi presso i principali produttori in Giappone; l'indole specifica del provvedimento sarebbe confermata dal fatto che l'art. 1, n. 2, sospende l'applicazione dei dazi antidumping che il regolamento istituisce, sospensione motivata nel terzultimo e nel penultimo punto del preambolo col fatto che i quattro principali produttori si sono impegnati a ritoccare in futuro i loro prezzi; detta indole specifica troverebbe ulteriore conferma nell'art. 3 del regolamento n. 1778/77, che prescrive l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio solo per quel che riguarda i prodotti fabbricati ed esportati dai principali produttori; quindi — esse concludono — l'atto impugnato costituisce una decisione che riguarda solo i principali produttori e le loro affiliate e si deve perciò considerare come una decisione emessa nei loro confronti, sotto specie di regolamento.
punto 11
Prima di procedere all'esame della ricevibilità del ricorso, è opportuno sottolineare che tra la NSK e le sue affiliate i vincoli sono tanto stretti da indurre la Commissione, durante l'esame dei fatti, ad applicare nei loro confronti le disposizioni particolari dell'art. 3, n. 3, del regolamento di base n. 459/68 per quel che riguarda di prezzi all'esportazione; stando così le cose, non è il caso, quanto al problema del se le ricorrenti siano toccate direttamente e individualmente dall'atto impugnato, di far distinzioni nei loro confronti tra produttori, da un lato, ed importatori, dall'altro.
punto 12
Il regolamento n. 1778/77 contiene in sostanza tre disposizioni: l'art. 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 15 % per i prodotti ivi contemplati, originari del Giappone, e ne sospende l'applicazione, salve restando le disposizioni di cui all'art. 2; l'art. 2 disciplina il controllo degli impegni sottoscritti dai principali produttori giapponesi e dà facoltà alla Commissione di revocare la sospensione qualora rilevi che gli impegni sono elusi, non sono osservati o sono stati revocati; l'art. 3 prescrive, per quel che riguarda i prodotti fabbricati dai principali produttori, l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio, in applicazione di quanto è stato disposto dai regolamenti precedenti; per valutare la ricevibilità del ricorso, è opportuno esaminare separatamente questi tre articoli.
punto 13
Si desume dal terzultimo e dal penultimo punto del preambolo del regolamento n. 1778/77, che la sospensione, di cui all'art. 1, n. 2, del dazio antidumping definitivo è stabilita in quanto «i quattro principali produttori giapponesi si sono impegnati con la Commissione a riesaminare i loro prezzi futuri»; «considerando che è nondimeno necessario che la Commissione proceda ai rigorosi controlli degli impegni ed agisca immediatamente qualora tali impegni fossero violati, elusi o revocati», all'art. 2 del regolamento è stabilito che «la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, procederà ad un rigoroso controllo sull'osservanza degli impegni di revisione di prezzo assunti dai principali produttori giapponesi» e «porrà fine immediatamente alla sospensione» se accerta «che tali impegni vengono elusi, non osservati o revocati». Risulta dai citati punti del preambolo che, qualunque sia, in altri casi, l'indole che può avere l'istituzione di un dazio antidumping, che viene poi sospeso, nella fattispecie il provvedimento contestato mira a garantire la scrupolosa osservanza degli impegni contemplati, comminando una sanzione supplementare; quindi, pur se redatto in termini generali, l'art. 1 riguarda in realtà solo la situazione dei principali produttori giapponesi, tra i quali la NSK, che, dati gli impegni circa il ritocco dei prezzi da essi assunti, vengono ad essere toccati direttamente e individualmente; di conseguenza, il ricorso, nel punto in cui si impugnano gli artt. 1 e 2, è ricevibile.
punto 14
Per quel che riguarda la ricevibilità del ricorso in quanto impugnazione dell'art. 3, va osservato che questa disposizione costituisce una decisione collettiva che riguarda destinatari designati nominativamente; è vero che l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio riguarda, per la sua stessa natura, direttamente qualunque importatore il quale, nel periodo in cui detti dazi erano in vigore, abbia importato i prodotti di cui trattasi; tuttavia l'art. 3 si distingue per la particolarità che esso non riguarda tutti gli importatori, ma solo quelli che hanno importato i prodotti fabbricati dai quattro principali produttori giapponesi che esso indica; l'assunto delle istituzioni convenute e dell'interveniente, secondo cui gli importatori sono direttamente toccati solo dagli atti esecutivi delle autorità nazionali e doyrebbero dunque, se necessario, adire il giudice nazionale competente, travisa l'indole puramente automatica di detta esecuzione che, peraltro, si opera non già in virtù di norme nazionali intermedie, bensì in forza della sola disciplina comunitaria;
punto 15
quindi detti importatori sono direttamente ed individualmente toccati dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77 e, perciò, le affiliate, in quanto importatori dei prodotti della NSK, sono legittimate ad impugnare. Di conseguenza il ricorso della NSK è pure ricevibile nel punto in cui è rivolto contro detto articolo.

SENTENZA › In diritto › Nel merito della domanda di annullamento

punto 16
Per quel che riguarda gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1778/77, le ricorrenti, oltre a muovere altre censure alla motivazione di detto regolamento, nonchè al procedimento svoltosi preliminarmente, sostengono in sostanza che il regolamento n. 459/68 non consente di istituire un dazio antidumping definitivo e, nel contempo, accettare impegni di ritoccare i prezzi da parte dei produttori interessati.
punto 17
Le istituzioni convenute e l'interveniente ribattono che,' dal momento che il regolamento impugnato si fonda non solo sul regolamento di base, ma anche sull'art. 113 del Trattato, quest'ultima disposizione, che attribuisce al Consiglio la competenza ad adottare misure di tutela commerciale in caso di dumping, conferisce allo stesso la facoltà di adottare, indipendentemente dal regolamento n. 459/68, un regolamento ad hoc; nella fattispecie si dovrebbe supporre che si sia fatto uso di detta facoltà; infine, poiché l'inchiesta della Commissione ha messo in luce un margine di dumping, che nuoce all'industria comunitaria, e che non è inferiore al 15 %, e poiché la NSK, sottoscrivendo l'impegno, ha implicitamente riconosciuto che sussisteva un margine di dumping almeno del 20 %, sarebbe poco opportuno dover ricominciare l'inchiesta in caso di inosservanza dell'impegno, mentre sarebbe più logico, in questa ipotesi, abolire la sospensione del dazio definitivo istituito in base a fatti ormai fuori dubbio.
punto 18
L'art. 14 del regolamento di base n. 459/68, modificato dal regolamento del Consiglio 24 luglio 1973, n. 2011 (GU n. L 206, pag. 3), dopo aver disposto al n. 1 che «la procedura è chiusa quando … non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa», al n. 2 recita: «a) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando, nel corso dell'esame dei fatti, gli esportatori del prodotto considerato si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi in modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le loro esportazioni verso la Comunità, a condizione che la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione. b) Quando la Commissione, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), ha accettato l'impegno che vi è contemplato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se gli esportatori lo chiedono oppure se la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, lo decide. Se la Commissione, dopo aver udito i pareri in seno al Comitato, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno preso dagli esportatori diventa automaticamente caduco, a meno che questi non ne confermino la validità. c) Gli esportatori possono astenersi dal prendere tali impegni, o rifiutare di assumerne nonostante l'invito della Commissione, senza che ciò possa recare pregiudizio alla loro causa. Tuttavia, la Commissione è libera di giudicare che la concretizzazione di una minaccia di pregiudizio è più probabile se proseguono le importazioni che formano oggetto di un dumping. d) Qualora costati che l'impegno degli esportatori viene eluso oppure non è rispettato o è stato denunciato e che, di conseguenza, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di difesa, la Commissione avvisa immediatamente gli Stati membri e riprende l'esame dei fatti a norma dell'articolo 10. e) L'articolo 18, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis agli impegni assunti dagli esportatori sulla base del presente articolo. Ogni modifica di tali impegni si effettua secondo la procedura prevista dal presente articolo».
punto 19
per contro, nell'ipotesi in cui procedimento d'esame dei fatti venga continuato, l'art. 17 dello stesso regolamento dispone che «1. Quando, dalla costatazione definitiva dei fatti, risulta che vi è esistenza di dumping e di pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, sottopone una proposta al Consiglio. Detta proposta verte anche sui problemi di cui al paragrafo 2. 2. a) Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata. Quando è stata fatta applicazione delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, il Consiglio determina, fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, in quale misura l'ammontare garantito a titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso. b) La riscossione definitiva di tale ammontare non può essere decisa se dalla costatazione definitiva dei fatti non risulta che esiste un pregiudizio importante, e non semplicemente una minaccia di pregiudizio importante o un ritardo sensibile nella creazione di una produzione, o che tale pregiudizio sarebbe stato causato se non fossero state applicate misure provvisorie».
punto 20
alla luce di queste disposizioni, non è lecito che lo stesso procedimento antidumping si concluda con l'accettazione, da parte della Commissione, dell'impegno dell'esportatore o degli esportatori di ritoccare i loro prezzi e, nel contempo, con l'istituzione da parte del consiglio, su proposta della Commissione, di un dazio antidumping definitivo.
punto 21
L'argomento secondo cui nella fattispecie l'impegno è stato sottoscritto solo dopo l'esame dei fatti non può venire accolto, giacché l'esame dei fatti si conclude solo allorché la Commissione sottopone le sue proposte al Consiglio, mentre è pacifico che l'impegno è stato sottoscritto il 20 giugno 1977, prima della riunione del Comitato consultivo di cui all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 459/68, tenutasi il 21 giugno 1977; detti impegni sono stati menzionati dalla Commissione nella sua proposta al Consiglio in data 4 luglio 1977 e ritenuti «accettabili»; gli stessi impegni, come è stato sottolineato in precedenza, sono stati menzionati dal Consiglio, e nel preambolo e nelle disposizioni del regolamento n. 1778/77, come impegni esistenti e validi; quindi, il fatto che la Commissione abbia notificato la sua accettazione dell'impegno solo il 3 agosto 1977, non può considerarsi come indizio che detta accettazione era stata fatta solo «con riserva» di istituire — e sospendere — un dazio antidumping definitivo a titolo di sanzione;
punto 22
al contrario, a norma dell'art. 14 summenzionato, l'impegno dell'esportatore di ritoccare i suoi prezzi implica la conclusione del procedimento, sicchè l'applicazione dell'art. 17 del regolamento n. 459/68 viene esclusa; precisando che detto effetto si verifica solo se «la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione», l'art. 14 non implica affatto che la Commissione, ed eventualmente il Consiglio, possano continuare il procedimento ivi contemplato fino alla fase prevista dall'art. 17 ed accettare l'impegno solo contemporaneamente all'istituzione di un dazio antidumping definitivo;
punto 23
in effetti, una simile combinazione di atti, contraddittori per natura, è incompatibile con il sistema del regolamento di base. Dunque, l'argomento relativo all'efficacia di detta combinazione per garantire l'osservanza dell'impegno e per poter punire qualsiasi violazione dello stesso non può venir accolto, giacché il regolamento n. 459/68, ed in particolare l'art. 14, n. 2, lett. d), stabiliscono che, in questo caso, la Commissione deve riprendere l'esame dei fatti ai sensi dell'art. 10; questa disposizione implica che la Commissione può, se ritiene che ne sussistano i presupposti, procedere immediatamente all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio o adottare altre misure necessarie, ma esige cionondimeno che detti provvedimenti siano adottati in considerazione della situazione conseguente all'inosservanza dell'impegno; in ogni caso, il regolamento n. 459/68 mira a garantire che i provvedimenti da adottarsi vengano emanati osservando le formalità e con le garanzie contemplate dall'art. 10.
punto 24
L'argomento secondo cui il regolamento n. 1778/77 costituisce un provvedimento sui generis, fondato direttamente sull'art. 113 del Trattato e non soggetto all'applicazione del regolamento n. 459/68, non tiene conto del fatto che l'intero procedimento di cui trattasi si è svolto nell'ambito della disciplina istituita da quest'ultimo regolamento; il Consiglio, dopo aver adottato un regolamento generale onde porre in atto uno degli obiettivi dell'art. 113 del Trattato, non può derogare alle disposizioni che ha così emanato, nell'applicarle ai singoli casi, senza perturbare il sistema legislativo della Comunità ed infrangere l'uguaglianza degli amministrati di fronte alla legge.
punto 25
Sotto questo aspetto, il ricorso è perciò fondato.
punto 26
Per quel che riguarda il ricorso come impugnazione dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77, visto quanto precede, l'art. 3 non si differenzia dagli artt. 1 e 2 dello stesso regolamento; in effetti, se gli impegni sottoscritti dai quattro principali produttori giapponesi erano gli atti implicanti, in virtù dell'art. 14 del regolamento di base, la conclusione del procedimento, ne consegue che non vi era ragione di applicare l'art. 17, disposizione che conferisce al Consiglio la facoltà di decidere l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio; d'altro canto, si desume dal testo dell'art. 17 che siffatta decisione non può venir adottata se non contemporaneamente all'istituzione di un dazio antidumping definitivo;
punto 27
ne risulta in particolare che la Commissione non può proporre l'incameramento degli importi garantiti se non propone un' «azione comunitaria», cioè l'istituzione di un dazio antidumping definitivo; questa interpretazione è corroborata dall'art. 16, n. 2, che stabilisce che la Commissione deve sottoporre al Consiglio una proposta relativa ad un' azione comunitaria almeno un mese prima della scadenza del dazio antidumping provvisorio; essa è pure confermata dal tenore dell'art. 17, n. 2, lett. b);
punto 28
in effetti, a norma dell'art. 19, n. 3, del regolamento di base, il dazio antidumping provvisorio può venir incamerato solo qualora siano stati accertati un margine di dumping e un grave danno; il Consiglio stesso pare abbia così inteso detta norma, allorché all'art. 3 del regolamento impugnato ha stabilito che gli importi garantiti vengano «definitivamente incamerati, sempreché non eccedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento», cioè l'aliquota del dazio antidumping definitivo, la cui applicazione era stata sospesa.
punto 29
Anche sotto questo profilo il ricorso è dunque fondato; poiché l'art. 4 del regolamento n. 1778/77 disciplina solo la messa in vigore delle discipline precedenti, nulla si oppone a che il regolamento sia annullato per intero.
punto 30
Da quanto precede, come pure dagli argomenti svolti dalle ricorrenti nelle cause parallele 113/77, 118/77, 120/77 e 121/77, risulta che il regolamento n. 1778/77 è viziato da illegittimità ed il ricorso è perciò fondato; detto regolamento va quindi annullato accogliendo la domanda delle ricorrenti; è però opportuno rilevare che l'annullamento del regolamento n. 1778/77 non pregiudica in alcun modo gli impegni assunti dai principali produttori giapponesi, con cui essi si sono obbligati a ritoccare i loro prezzi onde eliminare il margine di dumping, e detti impegni restano dunque pienamente validi e restano disciplinati dal combinato disposto degli artt. 14, n. 2, e 10 del regolamento n. 459/68.

SENTENZA › In diritto › Sull'azione di risarcimento

punto 31
Le ricorrenti assumono di esser state danneggiate dall'azione comunitaria e quindi chiedono il risarcimento a norma degli artt. 178 e 215 del Trattato. In primo luogo esse hanno dovuto versare determinati importi a titolo di dazio antidumping provvisorio e sostenere altre spese.
punto 32
Tuttavia, per quel che riguarda gli importi già versati a titolo di dazio provvisorio, dato l'annullamento dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77, l'obbligo di versarli è venuto meno; quanto alle altre spese, è opportuno far osservare che, a norma dell'art. 15 del regolamento n. 459/68, la Commissione ha facoltà di istituire un dazio antidumping provvisorio «quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping e quando vi sono elementi di prova sufficienti di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione immediata»; detta disposizione attribuisce alla Commissione un ampio potere discrezionale e le ricorrenti non hanno fornito elementi atti a dimostrare che, nell'esercizio di tale potere, la Commissione abbia commesso errori o illeciti che possano far sorgere la responsabilità della Comunità.
punto 33
In secondo luogo le ricorrenti si dolgono di aver subito una diminuzione delle vendite e — di riflesso — degli utili a motivo delle condizioni assertivamente illegittime loro imposte dall'art. 5 dell'impegno firmato dalla NSK di ritoccare i suoi prezzi; questo articolo impone alla NSK di adottare i provvedimenti necessari per estendere ai suoi prodotti non originari del Giappone la modifica dei prezzi cui essa si è impegnata per i prodotti originari del Giappone, il che la obbliga ad aumentare anche i prezzi dei prodotti fabbricati nella Comunità, specie di quelli dell'affiliata NSK Bearings Europe Ltd.
punto 34
La domanda di annullamento delle ricorrenti è stata accolta a motivo dell'impegno sottoscritto dalla NSK ed accettato dalla Commissione; di conseguenza, esse non possono invocare l'asserita illegittimità di detto impegno per metter in gioco la responsabilità della Comunità.
punto 35
La domanda di risarcimento va perciò respinta.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 36
La NSK è risultata vittoriosa quanto alla domanda di annullamento; è stata invece respinta la domanda di risarcimento;
punto 37
così stando le cose, è d'uopo condannare le istituzioni convenute a sopportare le spese da esse rispettivamente incontrate nonchè tutte le spese inerenti al procedimento sommario e due terzi delle spese del procedimento principale sopportate dalle ricorrenti, ad eccezione delle spese relative all'intervento ;
punto 38
l'interveniente va condannata a sopportare le spese da essa incontrate nonchè i due terzi delle spese che l'intervento ha causato alle ricorrenti;
punto 39
poiché la pronuncia sulle spese causate dall'intervento delle ricorrenti nel procedimento sommario 113/77 R (NTN Toyo c/ Consiglio) è stata riservata alla pronuncia finale nella presente causa, è opportuno, per ragioni di connessione, decidere in merito nella sentenza definitiva nella causa 113/77;

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o È annullato il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone. 2o È respinta la domanda di risarcimento. 3 a) I convenuti sopporteranno le spese da essi rispettivamente incontrate, tutte le spese del procedimento sommario nella presente causa e due terzi delle spese del procedimento principale sostenute dalle ricorrenti, ad eccezione di quelle inerenti all'intervento. b) L'interveniente FEBMA sopporterà le spese da essa incontrate, nonché i due terzi di quelle causate alle ricorrenti dal suo intervento.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 marzo 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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