Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9319 del 28/04/2014 (Rv. 630419 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Notificazione dell'atto di appello tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Omesso successivo deposito della copia presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale - Inammissibilità dell'appello - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Art. 123 disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, sicché, nel caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, il gravame non è inammissibile ai sensi dell'art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato dall'art. 3 bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248), trovando applicazione anche in tale ipotesi la regola di cui all'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., che onera l'ufficiale giudiziario (e, quindi, anche il messo notificatore) di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notificazione dell'appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/09/2005 num. 203 art. 3 bis CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)