Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22639 del 24/10/2014 (Rv. 632961 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Notificazione tramite difensore - Omesso successivo deposito della copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Ragioni - Art. 123 disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica tramite il difensore equivale integralmente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, sicché, nel caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, il gravame non è inammissibile ai sensi dell'art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato dall'art. 3 bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248), trovando applicazione anche in tale ipotesi la regola di cui all'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., che onera l'ufficiale giudiziario e, quindi, anche il difensore, di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notificazione dell'appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/09/2005 num. 203 art. 3 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)