Sez. 3, Sentenza n. 2057 del 13/03/1996 (Rv. 496313 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Configurabilità - Condizioni - Trattative affidanti - Requisiti.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)
Incorre nella responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 cod. civ. la parte che, dopo aver suscitato in altri un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, recede ingiustificatamente dalle trattative. Tuttavia - perché le trattative siano considerabili affidanti - è necessario che nel corso di esse le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto, come ad esempio la natura delle prestazioni o l'entità dei corrispettivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)