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Sez. 3, Sentenza n. 11243 del 18/07/2003 (Rv. 565249 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Condizioni - Serietà e concludenza - Affidamento nella stipulazione del contratto - Recesso senza giusta causa - Conseguenze - Risarcimento dei danni.
Stato
decisa il 2003-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565249-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

In tema di responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)