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Sez. 2, Sentenza n. 3922 del 11/09/1989 (Rv. 463757 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - TRATTATIVE SVOLTESI IN MODO TALE DA DETERMINARE UN AFFIDAMENTO SULLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463757-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - TRATTATIVE SVOLTESI IN MODO TALE DA DETERMINARE UN AFFIDAMENTO SULLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

La responsabilità precontrattuale - la quale presuppone che il contratto non sia stato concluso e comunque non validamente concluso - può configurarsi tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative, per cui se lo svolgimento di queste ultime è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento sulla conclusione del contratto, la parte che violi l'Obbligo di comportarsi secondo buona fede (il cui accertamento costituisce apprezzamento di merito che sfugge al controllo della Cassazione) è tenuto nei confronti dell'altra parte al risarcimento del danno nei limiti dell'interesse negativo. (V 582/88, mass n 457070; (V 340/88, mass n 456910).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)