Sez. 3 - , Sentenza n. 20145 del 18/08/2017 (Rv. 645730 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Veicoli (Circolazione, assicurazione obbligatoria) – Azione per il risarcimento dei danni – Ordinanza di assegnazione al danneggiato di una somma a titolo di provvisionale – Restituzione del quantum versato - Richiesta in appello – Ammissibilità – Fondamento.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
La restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione di un’ordinanza immediatamente esecutiva, concessa dal giudice di prime cure a titolo di provvisionale ex art. 24 della l. n. 990 del 1969 - ed implicitamente revocata dalla sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria - ben può essere chiesta per la prima volta in appello o con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso detta sentenza, atteso che tale istanza, oltre ad essere conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e non costituisce, perciò, domanda nuova.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 1969 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)