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Sez. 3 - , Ordinanza n. 7389 del 16/03/2021 (Rv. 661002 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Provvisionale ex art.147 c.ass. - Successiva sentenza di rigetto della domanda risarcitoria - Conseguenze - Immediata perdita di efficacia della misura anticipatoria - Configurabilità - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661002-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE

L'ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale di cui all'art.147 c.ass. produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall'attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, perdendo la suddetta efficacia in caso di rigetto della domanda, sicché la parte che abbia pagato in esecuzione della stessa è legittimata ad agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, con istanza che può essere proposta per la prima volta nel grado di appello (eventualmente con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso la suddetta sentenza) o in separato giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 147, Legge 21/02/2006 num. 102 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)