Sez. 3, Sentenza n. 3214 del 26/11/1973 (Rv. 367043 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE - SOSTITUZIONE DEL PROCURATORE - DELEGA SCRITTA - NECESSITA - ATTI DEL SOSTITUTO PRIVO DI DELEGA - NULLITA - RILEVABILITA ANCHE D'UFFICIO - OMESSO RILIEVO E MANCATA ECCEZIONE DI PARTE PRIMA DEL COMPIMENTO DELL'ATTO - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE - SOSTITUZIONE DEL PROCURATORE - DELEGA SCRITTA - NECESSITA - ATTI DEL SOSTITUTO PRIVO DI DELEGA - NULLITA - RILEVABILITA ANCHE D'UFFICIO - OMESSO RILIEVO E MANCATA ECCEZIONE DI PARTE PRIMA DEL COMPIMENTO DELL'ATTO - SANATORIA.*
Gli Atti compiuti dal sostituto del procuratore legale senza delega scritta di costui sono nulli e la nullita puo essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice. Qualora pero ne la parte ne il giudice abbiano rilevato la nullita prima del compimento dell'atto, la nullita non puo essere successivamente dichiarata avendo la delega raggiunto lo scopo al quale era destinata. (Conf 1500/67, mass n 328208; V 916/71, mass n 350824).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)