Sez. U, Ordinanza n. 8095 del 02/04/2007 (Rv. 596812 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Interpretazione - Portata - Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti - Requisito della clausola verbale confermata per iscritto - Estremi - Conferma proveniente, in difetto di obiezioni dell'altra, dalla parte successivamente proponente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano - Idoneità - Richiamo alla giurisprudenza della CGCE - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, il requisito della clausola verbale confermata per iscritto, richiesto, accanto alla forma scritta, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è soddisfatto qualora risulti che l'attribuzione di giurisdizione ha costituito l'oggetto di un accordo verbale espressamente riguardante detta attribuzione, che una conferma scritta di tale accordo, proveniente da una qualsiasi delle parti, è stata ricevuta dall'altra e che questa non ha formulato obiezioni in tempo utile (cfr. CGCE, sent. 11 luglio 1985, Berghoefer; sent. 11 novembre 1986, Iveco; sent. 10 marzo 1992, Powell Druffyn). (Nella specie, in nessuno dei documenti sottoscritti da una parte e comunicati all'altra senza ricevere obiezioni, vi era una clausola di deroga della giurisdizione e mancava la prova, il cui onere gravava sul ricorrente: che la clausola fosse contenuta in un formulario - Mar 21 - su cui si fosse formato il consenso; che alla clausola si fosse fatto riferimento anche ricettizio in un documento sottoscritto; che il formulario fosse stato consegnato all'assicurato la S.C. ha pertanto escluso la sussistenza di una valida deroga alla giurisdizione ai sensi dell'art. 17 lett. a) Conv. Bruxelles, 27 settembre 1968).
Riferimenti normativi: Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 art. 17 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)