Sez. U, Ordinanza n. 3693 del 09/03/2012 (Rv. 622015 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Regolamento CE n, 44 del 2001 - Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri - Requisito della forma scritta - Presupposti - Clausola contenuta in modulo o formulario diverso dal contratto sottoscritto - Validità - Condizioni - "Relatio perfecta" - Necessità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di proroga della giurisdizione in favore di uno Stato membro dell'Unione europea, prevista dall'art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001, la necessità della forma scritta della clausola che la preveda è soddisfatta anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma sia inserita in altro documento o formulario, al quale il contratto rinvia, quando risulti chiaramente che il rinvio investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato e che le parti abbiano voluto una "relatio perfecta" anche della clausola di proroga.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)