Sez. U, Sentenza n. 6 del 03/01/2007 (Rv. 593615 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Interpretazione - Portata - Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti - Requisito della clausola verbale confermata per iscritto - Estremi - Conferma proveniente, in difetto di obiezioni dell'altra, dalla parte successivamente proponente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano - Idoneità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge di autorizzazione alla ratifica 21 giugno 1971, n. 804), e succ. modif., il requisito della clausola verbale confermata per iscritto, richiesto, accanto alla forma scritta, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è soddisfatto qualora risulti (a) che l'attribuzione di giurisdizione ha costituito l'oggetto di un accordo verbale espressamente riguardante detta attribuzione, (b) che una conferma scritta di tale accordo, proveniente da una qualsiasi delle parti, è stata ricevuta dall'altra e (c) che questa non ha formulato obiezioni in tempo utile (cfr. Corte di giustizia, sent. 11 luglio 1985, in causa 221-84, Berghoefer; Corte di giustizia, sent. 11 novembre 1986, in causa 313-85, Iveco). (Nella specie la società italiana aveva ricevuto senza riserve la conferma scritta dell'accordo verbale intervenuto anche sull'attribuzione di competenza al giudice tedesco ed aveva accettato senza obiezioni l'ordine per la fornitura che aveva dato origine alla causa; enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno ritenuto sufficiente la conferma scritta, sebbene effettuata dalla stessa parte che avrebbe poi proposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 17, Tratt. Internaz. 09/10/1978 art. 11, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 29/11/1980 num. 967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)