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Sez. 3, Sentenza n. 4078 del 25/02/2005 (Rv. 579743 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Limiti - Sopravvenienza di fatti incidenti sul credito - Conseguenze - Risoluzione consensuale del rapporto tra originario creditore e debitore ceduto - Opponibilità al cessionario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579743-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

In tema di cessione del credito, il debitore è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione con il semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto dal quale traeva origine il credito ceduto, convenuta tra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario, giusta il disposto dell'art. 1265 cod. civ. - la cui "ratio" ha portata generale pur regolando la norma stessa fattispecie particolari, - mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza. (Nella specie, relativa a cessione del credito - corrispettivo di una fornitura di merci -comunicata alla debitrice ceduta, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'opponibilità della risoluzione, in quanto la ceduta, accertati i vizi della merce, anzichè, denunziarli alla cessionaria chiedendo in contraddittorio con questa la risoluzione del contratto ex art. 1495 cod. civ., aveva pattuito con l'originario creditore la risoluzione consensuale del contratto di fornitura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1248, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)