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Sez. 3, Sentenza n. 14225 del 28/07/2004 (Rv. 576125 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Factoring - Eccezioni relative a fatti posteriori al rapporto obbligatorio non conosciuti al momento della cessione - Opponibilità al factor da parte del debitore ceduto - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576125-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

Nel contratto di factoring, il debitore ceduto può opporre al factor cessionario non solo le eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito, ma anche quelle relative a fatti posteriori alla nascita del rapporto obbligatorio, di cui il ceduto al momento della cessione non abbia avuto conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto opponibile da parte del debitore ceduto (acquirente in un "preliminare" di un immobile) al factor il sequestro penale dell'immobile, del quale egli non era a conoscenza al momento della accettazione della cessione, ma che aveva comunque determinato in capo al venditore l'impossibilità di adempiere l'obbligazione a suo carico di trasferire il bene alla scadenza prevista).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)