Sez. 2, Sentenza n. 1145 del 27/01/2003 (Rv. 559996 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Debitore ceduto - Eccezioni opponibili - Fatti sopravvenuti incidenti sull'entità ed esigibilità del credito - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
In tema di cessione del credito, il debitore è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, intervenuti, dopo la cessione, fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, l'efficacia di detti fatti deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la cessione con il semplice consenso, la modificazione convenzionale degli effetti (già verificatisi) del contratto dal quale traeva origine il credito ceduto, convenuta tra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario, giusta il disposto dell'art. 1265 cod. civ. - la cui "ratio" ha portata generale pur regolando la norma stessa fattispecie particolari -, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)