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Sez. 3, Sentenza n. 872 del 29/01/1991 (Rv. 470706 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Rinuncia - Validità - Condizioni - Nascita del diritto - Momento rilevante.
Stato
decisa il 1991-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470706-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

Non essendo valida la rinuncia ad un diritto non ancora sorto e quindi non ancora complessivamente noto al titolare nella sua estensione, il coltivatore diretto non può validamente rinunciare alla prelazione a lui spettante in forza delle leggi 26 maggio 1965 n. 590 e 14 agosto 1971 n. 817 prima della denuntiatio da parte del proprietario venditore che contrassegna la nascita stessa del suo diritto, in quanto una consapevole e responsabile rinuncia può aversi solo nell'ipotesi in cui il titolare del diritto sia posto in grado di valutare tutti gli aspetti positivi e negativi della sua scelta e, quindi, abbia avuto tempestiva e rituale conoscenza della vendita decisa dal proprietario, in particolare del nome dell'acquirente e del prezzo del trasferimento.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)