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Sez. 3, Sentenza n. 3672 del 21/02/2006 (Rv. 587186 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Diritto di prelazione agraria - Genesi - "Denuntiatio" del proprietario del fondo - Necessità - Conoscenza "aliunde" della stipulazione del preliminare di vendita del fondo - Esercizio della prelazione - Irrilevanza - Rinuncia al diritto di prelazione - Condizioni per la sua validità - Conoscenza rituale della vendita decisa dal proprietario - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587186-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di contratti agrari, la rinuncia alla prelazione non può essere esercitata se non in seguito (e in dipendenza) della comunicazione della volontà del proprietario di alienazione del fondo (cosiddetta "denuntiatio"), senza che, in difetto di tale comunicazione, acquisti rilevanza la conoscenza del contratto preliminare che l'avente diritto possa eventualmente acquisire da altra fonte. Infatti, per la configurazione di una valida rinuncia al diritto di prelazione, è necessario che il coltivatore abbia avuto rituale conoscenza della vendita decisa dal proprietario, onde essere posto in grado di valutare tutti gli aspetti positivi e negativi della sua scelta, in ipotesi, effettuare una consapevole rinuncia.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)