Sez. 3, Sentenza n. 26079 del 30/11/2005 (Rv. 585221 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Rinuncia - Validità - Condizioni - Nascita del diritto - Momento rilevante.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Non essendo valida la rinuncia ad un diritto non ancora sorto e, quindi, non ancora complessivamente noto al titolare nella sua estensione, il coltivatore diretto non può validamente rinunciare alla prelazione, spettantegli in virtù delle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, prima della "denuntiatio" da parte del proprietario venditore che determina l'insorgenza del suo diritto, in quanto una consapevole e responsabile rinuncia può essere effettuata dal coltivatore solo quando egli abbia avuto rituale conoscenza della vendita decisa dal proprietario, onde essere posto in grado di valutare tutti gli aspetti positivi e negativi della sua scelta.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)