Sez. L, Sentenza n. 3019 del 23/06/1989 (Rv. 463196 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - CLAUSOLA CONTENENTE L'APPOSIZIONE DEL TERMINE - NECESSITÀ - FORMA SCRITTA DEGLI ATTI DI ASSUNZIONE ATTRAVERSO L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - CLAUSOLA CONTENENTE L'APPOSIZIONE DEL TERMINE - NECESSITÀ - FORMA SCRITTA DEGLI ATTI DI ASSUNZIONE ATTRAVERSO L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO - INSUFFICIENZA.*
La Forma scritta, richiesta ad substantiam dal terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), deve rivestire la clausola del contratto di lavoro subordinato contenente l'apposizione del termine, sicché non è sufficiente, in ipotesi di assunzione attraverso l'ufficio di collocamento, che rivestano tale Forma gli Atti - estrinseci al contratto di lavoro - costituiti dalla richiesta del datore di lavoro e dall'invio del lavoratore da parte dell'ufficio predetto. (Conf 832/87, mass n 450511; (Conf 1317/86, mass n 444756).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)