Sez. L, Sentenza n. 1317 del 01/03/1986 (Rv. 444756 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - ATTO SCRITTO - REQUISITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - ATTO SCRITTO - REQUISITI.*
Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230, l'apposizione del termine al contratto di lavoro postula, a pena di nullità (art. 1418, secondo comma, in relazione agli artt. 1325 n. 4 e 1350 n. 13 cod. civ.) un patto in Forma scritta "essenziale", che dev'essere anteriore o, quantomeno, contestuale, all'inizio del rapporto e non può essere surrogato né da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti (quali la richiesta di avviamento del datore di lavoro) o di un terzo (quale il provvedimento di avviamento dell'ufficio di collocamento) né da accordi verbali fra le parti. In difetto di valida apposizione del termine, il contratto si reputa a tempo indeterminato, ai sensi del citato art. 1 della legge n. 230 del 1962. (V 3204/83, mass n 428113; (V 6441/82, mass n 424074; (V 6313/79, mass n 403043; (V 301/75, mass n 373525).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 n. 4, Cod. Civ. art. 1350 n. 13, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)