Sez. L, Sentenza n. 829 del 28/01/1987 (Rv. 450511 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PRIMA DEL TERMINE DEL RAPPORTO DI TIROCINIO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PRIMA DEL TERMINE DEL RAPPORTO DI TIROCINIO - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 19 della legge 19 gennaio 1955 n. 25 (disciplina dell'apprendistato), il datore di lavoro può dare disdetta allo apprendista solo al termine del rapporto di tirocinio, mentre, prima della scadenza di tale termine, lo stesso datore di lavoro può recedere solo ai sensi dell'art. 2096 cod. civ., richiamato dallo art. 9 della legge suddetta, salve le ipotesi generali di recesso nei limiti di cui alla legge 15 luglio 1966 n. 604. (V 2213/86, mass n 445367; (V 2213/86, mass n 445368; (V 6034/84, mass n 437703; (V 4533/83, mass n 429431; (V 2358/82, mass n 420246; (V 169/73, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2130, Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 9, Legge 12/01/1955 num. 25 art. 19, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)