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Sez. 1, Sentenza n. 9387 del 27/06/2002 (Rv. 555414 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni in materia di servizi di investimento mobiliare - Procedura sanzionatoria ex artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 415/1996 - Opposizione al provvedimento sanzionatorio - Applicabilità della legge n. 689/1981 e dei principi del processo civile - Fattispecie in tema di annullamento del provvedimento per motivo non allegato dall'opponente.
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555414-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Alla procedura sanzionatoria di cui agli artt. 43 e 44 D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, sui servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, è applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689, quale "lex generalis" nella materia delle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (salvo il necessario coordinamento sia con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. cit., sia, per quanto attiene alla procedura di contestazione delle violazioni, con la particolare struttura della Consob e con le modalità di contestazione e di accertamento delle violazioni stesse). Ne consegue che sono applicabili i principi secondo cui il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello del processo civile e risponde alle regole, in particolare, della domanda (art. 90 cod. proc. civ.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 cod. proc. civ.), nonché ai limiti alla modificazione della "causa petendi" (art. 183 cod. proc. civ.) che, in tali giudizi, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto affetto da vizio di ultrapetizione il decreto della corte di appello che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio per violazione del termine perentorio per la contestazione degli addebiti, senza che tale vizio fosse stato lamentato dall'opponente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 43, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)