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Sez. 5, Sentenza n. 8257 del 18/06/2001 (Rv. 547556 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Contestazione al trasgressore da parte della Consob - Termine - Decorrenza - Momento.
Stato
decisa il 2001-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547556-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative e, in particolare, con riguardo alle violazioni della disciplina dell'attività d'intermediazione finanziaria, sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa irrogata dal Ministro del Tesoro su proposta della Consob, previa contestazione agli interessati, il dies a quo del termine per tale contestazione, stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 a partire dall'accertamento, inizia a decorrere quando la Consob, in composizione collegiale, abbia a disposizione i risultati dell'indagine svolta dai propri organi ispettivi e sia investita della decisione sugli illeciti configurabili nei fatti acclarati.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)