Sez. 5, Sentenza n. 7143 del 25/05/2001 (Rv. 547003 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni della disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Contestazione degli estremi della violazione ad opera della CONSOB - Termine - Decorrenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni della disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria, sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa irrogata dal Ministero del tesoro su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, previa contestazione agli interessati, il "dies a quo" del termine per tale contestazione, stabilito dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 a partire dall'accertamento, inizia a decorrere - data la scissione, operata dal legislatore nello specifico settore con norme di rilevanza esterna, tra organo deputato alla constatazione del fatto (il servizio ispettivo della CONSOB) e organo deputato a tradurre la constatazione in accertamento (la CONSOB medesima, nella sua composizione collegiale) - soltanto allorché la CONSOB, nell'indicata composizione, abbia a disposizione i risultati dell'indagine svolta dai propri organi ispettivi e sia investita della decisione sugli illeciti configurabili nei fatti acclarati.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legge 08/04/1974 num. 95 art. 2, Legge 07/06/1974 num. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)