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Sez. L, Sentenza n. 3672 del 27/05/1983 (Rv. 428568 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - "CASO DI MALATTIA" EX ART. 2110 COD. CIV. - NOZIONE - REITERATE ASSENZE DEL DIPENDENTE PER MALATTIA - DECESSO DEL DATORE DI LAVORO - ESERCIZIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428568-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - "CASO DI MALATTIA" EX ART. 2110 COD. CIV. - NOZIONE - REITERATE ASSENZE DEL DIPENDENTE PER MALATTIA - DECESSO DEL DATORE DI LAVORO - ESERCIZIO - LIMITI.*

Il "caso di malattia" del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110, secondo comma, cod. civ., prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi dell'impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto), va inteso, anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorché frequenti e discontinue, in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità). Ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ma può esercitare il recesso soltanto dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità. (Conf 3584/82, mass n 421546 nella prima parte; (Conf 2967/82, mass n 420869 nella prima parte; (Conf 708/82, mass n 418504 nella prima parte; (Conf 4335/81, mass n 415033 nella prima parte; (Conf 2072/80, mass n 405725 nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)