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Sez. L, Sentenza n. 3584 del 12/06/1982 (Rv. 421546 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRETTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - "CASO DI MALATTIA" EX ART. 2110 COD. CIV. - NOZIONE - ECCESSIVA MORBILITÀ - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - PERIODO DI COMPOSTO - SUPERAMENTO - NECESSITÀ - MANCANZA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DELLA PREVISIONE DEL PERIODO DI COMPORTO NEL CASO DI PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI IN UN DETERMINATO ARCO DI TEMPO - USUFRUIBILITÀ DEL COMPORTO UN'UNICA VOLTA O NON - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421546-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRETTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - "CASO DI MALATTIA" EX ART. 2110 COD. CIV. - NOZIONE - ECCESSIVA MORBILITÀ - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - PERIODO DI COMPOSTO - SUPERAMENTO - NECESSITÀ - MANCANZA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DELLA PREVISIONE DEL PERIODO DI COMPORTO NEL CASO DI PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI IN UN DETERMINATO ARCO DI TEMPO - USUFRUIBILITÀ DEL COMPORTO UN'UNICA VOLTA O NON - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il "caso di malattia" del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110, secondo comma, cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilità della prestazione oltre il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto), va inteso, anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di tutela della salute del lavoratore in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità). Ne consegue, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, che anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ma può esercitare il recesso a norma dell'art. 2110 cod. civ. solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato con riferimento ad eventuali Usi o a criteri di equità. Peraltro, quando il contratto collettivo preveda il "comporto", ma non regoli espressamente la sua durata nel caso di pluralità di episodi morbosi in un determinato arco di tempo, lo stabilire, al fine della legittimità e non del licenziamento, se il comporto stesso sia usufruibile un'unica volta, eventualmente per sommatoria delle assenze relative ai singoli episodi, ovvero decorra ex novo per ciascun episodio, va deciso in base alla prioritaria analisi ed interpretazione dei patti collettivi, secondo la nozione di malattia come sopra desumibile dal cit. Art. 2110 cod. civ.. (V 3923/80, mass n 407812; (V 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)